Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14416/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2009, per IRPEF e accessori, emessa dall'agente della riscossione. Il contribuente aveva impugnato la cartella e la CTP aveva annullato l'atto. In appello l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione di primo grado, ma la CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo superato il termine di legge. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 155 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente dichiarato tardivo un gravame che sarebbe stato invece tempestivo. Nel giudizio di legittimità il contribuente si è costituito chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per adesione a definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130 del 2022, documentando domanda e pagamento; l'Agenzia non ha formulato opposizione alla definizione.

La decisione

La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 5 della l. n. 130 del 2022, depositando domanda e quietanza di pagamento, senza che l'Agenzia delle Entrate avesse comunicato diniego o chiesto la prosecuzione del giudizio. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul c.d. doppio contributo unificato, sia perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità, sia perché l'Amministrazione finanziaria è comunque esente dal relativo versamento.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di nullità della sentenza di appello.

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    È stato richiamato per censurare l'errore sulla tempestività dell'impugnazione nel processo tributario.

  • art. 155 c.p.c.

    È stato richiamato congiuntamente all'art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992 per il calcolo del termine di impugnazione.

  • art. 5 l. n. 130 del 2022

    La Corte ne ha fatto applicazione ritenendo che l'adesione del contribuente alla definizione agevolata determinasse la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

  • art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022

    Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di estinzione per definizione agevolata, oltre a rilevare che l'Amministrazione finanziaria non è soggetta al c.d. doppio contributo.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato, ritenuta non applicabile in questa fattispecie.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata prevista da una legge speciale e documenta domanda e pagamento, senza diniego dell'Amministrazione e senza richiesta di prosecuzione del giudizio, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata della controversia impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso, poiché l'oggetto del contendere viene meno.
  • Le norme che prevedono conseguenze economiche o sanzionatorie di tipo eccezionale, come il c.d. doppio contributo unificato, sono di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi espressamente previsti.
  • La pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non attiva automaticamente il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.