Cassazione Penale, Sentenza n. 25965/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna a 6 mesi di reclusione per il reato previsto dagli artt. 81, comma 2, e 495 c.p., deducendo violazione dell'art. 131-bis c.p.: sostiene che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sarebbe stata esclusa illegittimamente solo in ragione della reiterazione della condotta e della continuazione, mentre la continuazione, di per sé, non dovrebbe ostare al riconoscimento della tenuità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che la Corte d'appello e il giudice di primo grado avevano correttamente ritenuto non operante la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, non in forza della sola continuazione tra reati, ma per la reiterazione delle false dichiarazioni in atto pubblico (almeno due occasioni) che denota una condotta non occasionale e dunque indice di "abitualità" ostativa al beneficio. La sentenza d'appello che aveva confermato la condanna (6 mesi di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e il vincolo della continuazione) è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 c.p.
Norma richiamata come riferimento alla continuazione tra reati; la continuazione è stata riconosciuta nella fattispecie e valutata dal giudice per il calcolo della pena.
art. 495 c.p.
Norma del codice penale che disciplina il reato contestato (false dichiarazioni in atto politico o simili): la condotta consiste nella fornitura di false generalità in atto pubblico.
art. 131-bis c.p.
Disposizione sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ribadito che la pluralità di reati unificati dalla continuazione non esclude automaticamente il beneficio; tuttavia la reiterazione e l'espressione di comportamento abituale sono indicatori ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità.
art. 133, primo comma, c.p.
Richiamato come criterio per la valutazione del grado di colpevolezza, delle modalità della condotta e dell'entità del danno/pericolo nella determinazione della sussistenza della tenuità del fatto.
Massime di principio
- La mera esistenza di più reati collegati dalla continuazione non impedisce automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis: occorre una valutazione concreta e complessiva della fattispecie.
- La reiterazione di condotte penalmente rilevanti su più occasioni può qualificarsi come espressione di comportamento non occasionale/"abituale" e quindi costituire motivo ostativo al riconoscimento della tenuità.
- Il giudizio sulla tenuità richiede la valutazione congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art. 133 c.p.); nessuno di questi elementi è automaticamente determinante da solo.
- L'abitualità ai fini dell'art. 131-bis non richiede che vi sia una precedente condanna: è sufficiente che la reiterazione dia conto di una devianza non occasionale.
- In situazioni simili la difesa dovrebbe documentare l'episodicità del comportamento, la minima offensività, l'assenza di pregressa reiterazione e l'insussistenza di elementi che possano far ritenere la condotta come abituale.
- Il giudice ha ampia discrezionalità nel bilanciare gli elementi del caso concreto; pertanto è necessario fornire elementi fattuali e probatori che dimostrino la particolare tenuità sotto tutti i profili richiesti dalla legge.
- Se gli atti dimostrano almeno due comportamenti analoghi ravvicinati e senza giustificazioni, il rischio che venga esclusa la tenuità per abitualità è elevato.
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