Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7294/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 28 febbraio 2023, n. 2093, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 28 febbraio 2023, n. 2093, quanto al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Comune di Nettuno non aveva adempiuto alla sentenza n. 2093 del 2023, che aveva accolto il suo appello e condannato il Comune al pagamento di 2.500 euro per le spese processuali dei due gradi, oltre accessori di legge. Ha inoltre chiesto l’esecuzione dell’obbligo di rifusione del contributo unificato, quantificato in 650 euro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, rilevando che non risultava l’adempimento della sentenza. Ha ordinato al Comune di pagare all’associazione 2.500 euro per le spese giudiziali, oltre accessori di legge, e 650 euro per il contributo unificato, entro 15 giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il segretario generale del Comune, che, su istanza dell’associazione, dovrà provvedere in sostituzione dell’ente nei successivi 15 giorni. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate in ragione dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza che pone a carico dell’amministrazione obblighi di pagamento determinati, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell’ente in caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per l’ottemperanza può essere incaricato di eseguire gli adempimenti sostitutivi su istanza della parte creditrice e entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.