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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 10111 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva il rimborso di €40.896, versati a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica (consumi giugno 2010 - febbraio 2012), sostenendo che l'addizionale era incompatibile con l'art.1, par.2 della Direttiva CE 2008/118 che vieta ulteriori imposizioni indirette salvo specifiche condizioni; l'Agenzia respingeva il rimborso per difetto di legittimazione della P. e perché la Direttiva non sarebbe self-executing nella misura richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale della P., dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR della Toscana e rinviato la causa alla CTR in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha affermato che l'art.1 par.2 della Direttiva 2008/118 impone un divieto diretto di ulteriori imposizioni indirette incompatibili salvo specifiche finalità e condizioni (uso vincolato del gettito, nesso diretto con la finalità), norma che può essere applicata dal giudice nazionale anche in assenza di una disciplina attuativa nazionale; la CTR dovrà ora valutare, sul merito e sugli altri punti eventualmente assorbiti, la sussistenza e agibilità del diritto al rimborso.

Norme richiamate

  • Direttiva CE 2008/118

    L'art.1 par.2 vieta imposizioni indirette aggiuntive sugli stessi prodotti già soggetti ad accisa, salvo che siano rispondenti a finalità specifiche e rispettino le regole di imposizione dell'Unione; la Corte nazionale ha ritenuto la norma immediatamente vincolante e applicabile dal giudice nazionale per disapplicare misure nazionali incompatibili.

  • D.Lgs. 29.03.2010 n.48

    Atto di recepimento della Direttiva 2008/118; la Corte rileva che lo Stato ha recepito la Direttiva ma l'abrogazione delle addizionali è avvenuta successivamente, non escludendo l'operatività diretta del divieto comunitario nei periodi di incompatibilità.

  • D.Lgs. n.68/2011

    Norma che ha poi contribuito all'abrogazione delle addizionali; la Corte osserva che l'abrogazione è intervenuta dopo i termini di adeguamento e non esime dal controllo di compatibilità nel periodo anteriore.

  • D.L. n.16/2012

    Ulteriore norma abrogativa delle addizionali; come sopra, la Corte distingue tra recepimento e successiva abrogazione, rilevando che l'illegittimità va verificata anche per il periodo di persistenza.

  • Art.6 co.1 lett.c) D.L. 28.11.1988 n.511 (norma istitutiva delle addizionali)

    Norma nazionale istitutiva delle addizionali che la Corte confronta con il divieto comunitario: se l'addizionale non rispetta i requisiti di finalità specifica e destinazione del gettito previsti dalla Direttiva, risulta incompatibile e applicabile il rimedio nazionale.

  • Art.2 co.2bis D.L. n.223/2010

    Norma citata riguardo alla potestà delle Province di imporre maggiorazioni per specifiche finalità (es. smaltimento rifiuti); la Corte indica che finalità generiche di bilancio non soddisfano i requisiti della Direttiva.

Massime di principio

  • Una direttiva europea può essere direttamente applicabile (self-executing) se contiene norme chiare, precise e incondizionate che attribuiscono diritti agli individui; in tal caso il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne incompatibili.
  • L'art.1 par.2 Direttiva 2008/118 vieta addizionali indirette sugli stessi prodotti già soggetti ad accisa salvo che siano collegate a finalità specifiche e il gettito sia destinato in modo direttamente riconducibile a tali finalità: finalità meramente di bilancio non bastano.
  • L'assenza o il ritardo di una norma attuativa nazionale non preclude al giudice nazionale di verificare la compatibilità di una tassazione con la Direttiva e di riconoscere il diritto al rimborso per le somme indebitamente percepite nei periodi di incompatibilità.
  • In casi di contestazione sulla legittimazione a chiedere il rimborso, occorre valutare concretamente se il soggetto che ha versato l'imposta possa essere considerato titolare del 'diritto' tutelato dalla Direttiva; la questione può essere esaminata in sede di merito dopo che sia definita la compatibilità normativa comunitaria.
  • Proceduralmente, se il giudice d'appello decide la causa su un motivo preliminare (principio della ragione più liquida), questioni rimaste assorbite possono essere riproposte nel giudizio di rinvio.

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