Sentenza del 28/05/2020 n. 10111 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso di €40.896, versati a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica (consumi giugno 2010 - febbraio 2012), sostenendo che l'addizionale era incompatibile con l'art.1, par.2 della Direttiva CE 2008/118 che vieta ulteriori imposizioni indirette salvo specifiche condizioni; l'Agenzia respingeva il rimborso per difetto di legittimazione della P. e perché la Direttiva non sarebbe self-executing nella misura richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale della P., dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR della Toscana e rinviato la causa alla CTR in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha affermato che l'art.1 par.2 della Direttiva 2008/118 impone un divieto diretto di ulteriori imposizioni indirette incompatibili salvo specifiche finalità e condizioni (uso vincolato del gettito, nesso diretto con la finalità), norma che può essere applicata dal giudice nazionale anche in assenza di una disciplina attuativa nazionale; la CTR dovrà ora valutare, sul merito e sugli altri punti eventualmente assorbiti, la sussistenza e agibilità del diritto al rimborso.
Norme richiamate
Direttiva CE 2008/118
L'art.1 par.2 vieta imposizioni indirette aggiuntive sugli stessi prodotti già soggetti ad accisa, salvo che siano rispondenti a finalità specifiche e rispettino le regole di imposizione dell'Unione; la Corte nazionale ha ritenuto la norma immediatamente vincolante e applicabile dal giudice nazionale per disapplicare misure nazionali incompatibili.
D.Lgs. 29.03.2010 n.48
Atto di recepimento della Direttiva 2008/118; la Corte rileva che lo Stato ha recepito la Direttiva ma l'abrogazione delle addizionali è avvenuta successivamente, non escludendo l'operatività diretta del divieto comunitario nei periodi di incompatibilità.
D.Lgs. n.68/2011
Norma che ha poi contribuito all'abrogazione delle addizionali; la Corte osserva che l'abrogazione è intervenuta dopo i termini di adeguamento e non esime dal controllo di compatibilità nel periodo anteriore.
D.L. n.16/2012
Ulteriore norma abrogativa delle addizionali; come sopra, la Corte distingue tra recepimento e successiva abrogazione, rilevando che l'illegittimità va verificata anche per il periodo di persistenza.
Art.6 co.1 lett.c) D.L. 28.11.1988 n.511 (norma istitutiva delle addizionali)
Norma nazionale istitutiva delle addizionali che la Corte confronta con il divieto comunitario: se l'addizionale non rispetta i requisiti di finalità specifica e destinazione del gettito previsti dalla Direttiva, risulta incompatibile e applicabile il rimedio nazionale.
Art.2 co.2bis D.L. n.223/2010
Norma citata riguardo alla potestà delle Province di imporre maggiorazioni per specifiche finalità (es. smaltimento rifiuti); la Corte indica che finalità generiche di bilancio non soddisfano i requisiti della Direttiva.
Massime di principio
- Una direttiva europea può essere direttamente applicabile (self-executing) se contiene norme chiare, precise e incondizionate che attribuiscono diritti agli individui; in tal caso il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne incompatibili.
- L'art.1 par.2 Direttiva 2008/118 vieta addizionali indirette sugli stessi prodotti già soggetti ad accisa salvo che siano collegate a finalità specifiche e il gettito sia destinato in modo direttamente riconducibile a tali finalità: finalità meramente di bilancio non bastano.
- L'assenza o il ritardo di una norma attuativa nazionale non preclude al giudice nazionale di verificare la compatibilità di una tassazione con la Direttiva e di riconoscere il diritto al rimborso per le somme indebitamente percepite nei periodi di incompatibilità.
- In casi di contestazione sulla legittimazione a chiedere il rimborso, occorre valutare concretamente se il soggetto che ha versato l'imposta possa essere considerato titolare del 'diritto' tutelato dalla Direttiva; la questione può essere esaminata in sede di merito dopo che sia definita la compatibilità normativa comunitaria.
- Proceduralmente, se il giudice d'appello decide la causa su un motivo preliminare (principio della ragione più liquida), questioni rimaste assorbite possono essere riproposte nel giudizio di rinvio.
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