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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18998/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (fatto del 5 novembre 2015). Propone due motivi: 1) la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine di prescrizione fosse già spirato prima dell'udienza di appello; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che si è verificata la causa estintiva del reato per prescrizione (termine massimo di 5 anni per la contravvenzione: fatto 5/11/2015 -> prescrizione calcolata al 5/11/2020, con aggiunta di 64 giorni di sospensione collegata al rinvio disposto per l'emergenza pandemica, portando la scadenza al 8/01/2021). Essendo intervenuta la prescrizione successivamente alla sentenza impugnata ma prima della decisione di legittimità, sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ritenendo inutile esaminare i motivi sostanziali (compresa la censura sull'art. 131-bis). Non sono state ritenute sussistenti le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c

    art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma che disciplina il reato contestato (violazione del codice della strada, nella specie comportamento sanzionato alla lett. c del comma 2). È il fatto materiale che ha dato origine al procedimento penale.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorso la invocava, ma la Corte di Cassazione non ha pronunciato sul merito poiché la prescrizione ha determinato l'estinzione del reato.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Consente alla Corte di Cassazione di rilevare e dichiarare l'intervenuta causa estintiva del reato anche se maturata dopo la sentenza impugnata; disciplina inoltre i profili relativi alla pronuncia assolutoria di merito quando ricorrano condizioni di evidente assoluzione. Nel caso di specie è stato applicato per dichiarare l'estinzione per prescrizione e annullare senza rinvio.

  • Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511

    Giurisprudenza consolidata che afferma che, ove risulti una causa di estinzione del reato, non è necessario rilevare nullità o rinviare al giudice di merito, poiché la causa estintiva ha immediata efficacia.

  • Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275

    Ulteriore principio di legittimità che stabilisce l'incompatibilità tra l'inevitabile rinvio al giudice di merito e il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva; in presenza di prescrizione la Cassazione non entra nel merito della motivazione impugnata.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Riferimento procedurale per l'applicazione della motivazione semplificata in Cassazione nelle ipotesi compatibili; qui richiamato per giustificare la motivazione sintetica adottata dalla Corte.

  • codice di procedura penale, art. 546, comma 2

    art. 546, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma procedurale riguardante la firma del provvedimento di sentenza quando il Presidente del Collegio è impedito; menzionata esclusivamente per la formalità della sottoscrizione del provvedimento.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si perfeziona dopo la sentenza impugnata ma prima della decisione della Corte di Cassazione, quest'ultima può rilevare d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e annullare senza rinvio.
  • L'intervenuta causa estintiva (p. es. prescrizione) ha efficacia immediata e impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito altre questioni o nullità della decisione impugnata; l'accertamento della prescrizione prevale sull'analisi di censure procedurali o sostanziali.
  • La Corte può pronunciare un'assoluzione di merito solo se sussistono elementi tali da rendere evidente che deve pronunciarsi l'assoluzione (art. 129, comma 2 c.p.p.); in assenza di tali condizioni è invece disposta la dichiarazione di estinzione e l'annullamento senza rinvio.
  • Nel conteggio dei termini di prescrizione bisogna tener conto delle sospensioni legislative e dei rinvii (ad esempio misure adottate per l'emergenza pandemica); tale computo può determinare il maturare della prescrizione dopo le decisioni di merito e prima della Cassazione.
  • L'invocazione di cause di non punibilità (es. art. 131-bis) può diventare irrilevante se nel frattempo è intervenuta la prescrizione; tuttavia, la valutazione di tali cause rimane possibile qualora la prescrizione non sia maturata.

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