Cassazione Civile, Sentenza n. 1446/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il procedimento trae origine da verifiche sui conti correnti del contribuente e della moglie e da avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005 e 2006 (ai fini IRPEF, IVA e IRAP). Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado della prova dei versamenti (ricondotti a lasciti della madre e al ritrovamento di una cassaforte). In secondo grado la CTR aveva confermato, con parziale riferimento alla decadenza dell'Ufficio per l'anno 2005. L'Amministrazione propone ricorso per cassazione su due motivi; il Collegio, tuttavia, esamina preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello di secondo grado sollevata dalla difesa del contribuente, per mancato deposito della copia dell'appello presso la CTP ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992, e l'analoga omissione riguardante l'appello incidentale dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità: sia l'appello principale (del contribuente) sia l'appello incidentale (dell'Amministrazione) sono stati dichiarati inammissibili per mancato deposito della copia dell'atto presso la Commissione tributaria provinciale come previsto dall'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata. Le spese sono compensate tra le parti. La Corte ha basato la decisione su consolidata giurisprudenza e richiamato l'obiettivo della norma di impedire attestazioni erronee di passaggio in giudicato; ha altresì ricordato che la soppressione del deposito (art. 36 d.lgs. 175/2014) non opera retroattivamente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Norma richiamata come base degli avvisi di accertamento relativi ai redditi (onere della prova sui movimenti bancari); la sentenza ricorda l'onere probatorio generale ma la decisione di cassazione è stata presa per ragioni processuali, non di merito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2
Richiamata in relazione agli avvisi emessi ai fini IVA; citata tra i presupposti dell'accertamento fiscale, senza incidenza diretta sulla questione processuale decisa dalla Corte.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
"deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata"
La Corte interpreta la norma come requisito di ammissibilità dell'appello quando la notificazione non è effettuata tramite ufficiale giudiziario; il deposito deve avvenire entro il termine perentorio previsto e la sua omissione determina l'inammissibilità rilevabile d'ufficio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1
Richiamato in combinato con l'art. 53 per stabilire il termine per il deposito e il perfezionamento dell'impugnazione, evidenziando che il deposito presso la segreteria "ad quem" è atto finalizzato al perfezionamento del gravame.
Disp. att. c.p.c., art. 123
Richiamato per spiegare che l'ufficiale giudiziario che notifica un atto d'impugnazione deve darne immediato avviso al cancelliere del giudice di primo grado; ciò giustifica la deroga all'obbligo di deposito quando la notificazione avviene tramite ufficiale giudiziario.
D.Lgs. 19 agosto 2016 (?) n. 175, art. 36
La Corte segnala che l'art. 36 del d.lgs. n. 175 del 2014 ha eliminato il deposito come requisito di ammissibilità, ma che tale modifica non ha efficacia retroattiva rispetto ai casi precedenti, per cui la vecchia regola resta applicabile al procedimento esaminato.
Corte costituzionale e giurisprudenza di legittimità richiamata
varie pronunce citate (es. Corte cost. nn. 321/2009, 43/2010, 141/2011; Cass. n. 15432/2015; Cass. n. 1635/2017 ecc.)
La giurisprudenza è stata utilizzata per chiarire la ratio dell'art. 53/2 (evitare attestazioni errate di passaggio in giudicato, esigenza informativa della CTP) e per confermare la rilevabilità d'ufficio dell'inadempimento.
Massime di principio
- Se l'appello in materia tributaria non è notificato tramite ufficiale giudiziario, il deposito di copia dell'atto presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale è requisito di ammissibilità: la sua omissione determina l'inammissibilità dell'appello e può essere rilevata d'ufficio.
- L'obbligo di deposito vale anche per l'appello incidentale (par condicio tra le parti): la mancata osservanza da parte dell'una o dell'altra parte può rendere inammissibili entrambi gli appelli e portare alla cassazione della sentenza di secondo grado per vizio procedurale.
- La finalità della norma sul deposito è prevenire l'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; per questo motivo la regola è stata interpretata in modo rigoroso dalla giurisprudenza.
- Le modifiche normative che sopprimono un requisito processuale (es. abolizione del deposito) non si applicano retroattivamente se la legge dispone o se il principio del tempus regit actum non consente vantaggi per il passato.
- Anche quando vi siano questioni sostanziali rilevanti (es. decadenza dell'Amministrazione o prova di lasciti), un vizio procedurale grave in tema di ammissibilità può decidere la sorte del giudizio prima che si entri nel merito.
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