Sentenza del 20/07/2018 n. 3101 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ammissione al passivo fallimentare - Notifica cartella di pagamento - Non necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la necessità, per ottenere l'ammissione di un credito tributario al passivo fallimentare, di dimostrare la preventiva iscrizione a ruolo, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione della relativa documentazione all'istanza. È stato ritenuto che tali adempimenti non siano necessariamente indispensabili, potendo la domanda di ammissione essere fondata su un diverso titolo idoneo a comprovare il credito, nella specie titoli erariali.
La decisione
La domanda di ammissione al passivo non può essere respinta per il solo fatto che non siano state previamente effettuate o documentate l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, quando il credito sia comunque sostenuto da un titolo erariale o da altra idonea documentazione. Il testo non indica il dispositivo concreto né le parti del giudizio, ma esprime il principio secondo cui tali formalità non costituiscono condizioni necessarie in ogni caso per l'ammissione al passivo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 112/1999, art. 33
La disposizione è richiamata nel contesto della riscossione e dell'ammissione al passivo dei crediti, ma dal testo fornito non emerge una specifica interpretazione del singolo comma.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 4126 del 15 marzo 2012
Il principio richiamato esclude che l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella siano sempre presupposti indefettibili per l'ammissione di un credito tributario al passivo fallimentare, purché il credito sia dimostrato mediante un titolo idoneo di diverso tenore.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo, il credito tributario deve essere provato, ma la prova non richiede necessariamente la preventiva iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
- L'ammissione può essere richiesta sulla base di titoli erariali o di altra documentazione idonea a dimostrare l'esistenza, l'ammontare e la natura del credito.
- L'assenza della cartella notificata non determina automaticamente l'inammissibilità o il rigetto della domanda: occorre valutare se il credito sia comunque documentalmente fondato.
- La decisione riguarda la prova del credito ai fini concorsuali e non implica, da sola, che siano irrilevanti eventuali contestazioni sull'esistenza, sull'importo o sulla prescrizione del credito.
- In una situazione analoga, il creditore dovrebbe allegare tutti i documenti disponibili che dimostrino il titolo erariale, la quantificazione del credito e la sua esigibilità, mentre il curatore o gli altri interessati possono contestare specificamente tali elementi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 172 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 1988 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 2284 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 3092 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 3093 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →