Cassazione Civile, Ordinanza n. 00743/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, poi pensionato, volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva previsto per l’esposizione all’amianto nel periodo di lavoro prestato alle dipendenze di imprese succedutesi nella gestione di uno stabilimento industriale. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che il diritto non fosse prescritto, individuando il dies a quo della prescrizione nella presentazione, nel 2006, della domanda amministrativa all’INAIL finalizzata ad accertare l’esposizione. La corte d’appello, invece, ha accolto l’impugnazione dell’INPS ritenendo che la prescrizione decennale dovesse decorrere dal pensionamento, risalente al 2002, e che il lavoratore non avesse allegato o provato che la consapevolezza dell’esposizione fosse sorta solo successivamente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione dell’art. 2935 c.c. per avere la corte territoriale fatto decorrere automaticamente la prescrizione dal pensionamento e non dalla consapevolezza dell’esposizione; vizio di motivazione apparente e contraddittoria per avere la sentenza affermato in astratto che la consapevolezza deriva da elementi univoci, ma poi averla desunta in concreto dal solo pensionamento; violazione delle regole sull’onere della prova, assumendo che l’eccezione di prescrizione doveva essere provata da chi la sollevava; violazione delle presunzioni semplici per avere tratto dalla cessazione del rapporto la consapevolezza dell’esposizione senza indizi gravi, precisi e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata non meramente apparente né incoerente al livello del minimo costituzionale, ma ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza della corte d’appello e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, affinché riesamini il merito attenendosi ai principi indicati: il diritto alla rivalutazione contributiva è autonomo rispetto al diritto a pensione, la prescrizione decorre dalla consapevolezza dell’esposizione all’amianto e tale consapevolezza non può essere desunta in modo automatico dal solo pensionamento, dovendo essere oggetto di accertamento di fatto fondato anche su elementi presuntivi, tra cui la domanda amministrativa presentata all’INAIL. È stata demandata al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione del diritto decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del beneficio previdenziale per esposizione ad amianto, ciò coincide con la consapevolezza dell’esposizione e non automaticamente con il pensionamento.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova del fatto estintivo allegato a fondamento dell’eccezione di prescrizione va ripartito secondo le regole generali; il ricorrente ha denunciato la violazione di tale criterio.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici richiedono indizi idonei e non possono fondarsi su inferenze apodittiche; la consapevolezza dell’esposizione non può essere desunta automaticamente dal solo fatto del pensionamento.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva deve poggiare su elementi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame sul momento di insorgenza della consapevolezza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È stata evocata per censurare il vizio motivazionale della sentenza d’appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza ha ribadito che il vizio di motivazione è rilevante solo se la motivazione è apparente o sotto il minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo volto a denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257
Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione e incide sul calcolo della contribuzione utile alla determinazione del trattamento pensionistico.
Cass. n. 2351/2015
Richiamata per affermare l’autonomia del beneficio contributivo rispetto al diritto a pensione e il carattere definitivo della prescrizione del diritto alla rivalutazione.
Cass. nn. 2856/2017, 14599/2022
Richiamate per affermare che la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva decorre dalla consapevolezza dell’esposizione all’amianto.
Cass. Sez. U. n. 8053/2014
Richiamata come parametro del minimo costituzionale della motivazione.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto è autonomo rispetto al diritto a pensione e può essere fatto valere indipendentemente dal pensionamento; la prescrizione del diritto è definitiva e non riguarda soltanto i singoli ratei di maggiorazione.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio previdenziale per esposizione ad amianto, il dies a quo coincide con il momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza dell’esposizione, non con un dato automatico come la cessazione del rapporto o il pensionamento.
- La consapevolezza dell’esposizione non può essere presunta in modo apodittico dal solo pensionamento: il giudice di merito deve accertarne in concreto la sussistenza e la decorrenza, anche mediante presunzioni semplici fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.
- La domanda amministrativa presentata all’INAIL per l’accertamento dell’esposizione costituisce un indice univoco della consapevolezza del lavoratore, ma non esaurisce di per sé l’accertamento del momento iniziale di tale consapevolezza.
- Il vizio motivazionale è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente o sotto il minimo costituzionale; non ogni contraddizione prospettata conduce alla cassazione della sentenza.
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