Cassazione Civile, Ordinanza n. 07633/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di oltre 1,7 milioni di euro derivanti da un mutuo ipotecario rimasto insoluto, assistito da garanzie personali prestate da alcuni soggetti anche quali successori di originari co-fideiussori. I debitori hanno proposto opposizione contestando, tra l'altro, la sufficienza della prova documentale del credito, il superamento del tasso soglia per interessi corrispettivi e moratori, l'usura soggettiva e sopravvenuta, l'indeterminatezza del tasso, l'applicazione dell'art. 1956 c.c. e la validità delle fideiussioni contenenti clausole conformi allo schema ABI. In appello hanno inoltre lamentato il mancato espletamento di CTU e la mancata considerazione, nel TAEG, della penale per estinzione anticipata e dei costi delle fideiussioni, sostenendo anche la nullità integrale delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione nel merito e dichiarato inammissibile l'appello di un soggetto che non era parte del contratto né del giudizio di primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omessa pronuncia sul calcolo del TAEG con inclusione di ulteriori costi; omesso esame di fatti decisivi sul medesimo tema; violazione della disciplina antitrust e dell'art. 1419 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la nullità integrale delle fideiussioni; omesso esame della complessiva operazione economica e del rapporto tra mutuo e garanzie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato per difetto di autosufficienza e perché la sentenza impugnata aveva comunque esaminato la questione del costo complessivo del credito; ha dichiarato inammissibile il secondo e il quarto motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; ha respinto il terzo motivo ritenendo corretta la decisione di merito sulla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI, con necessità di prova, a carico di chi invoca la nullità integrale, che le parti non avrebbero stipulato il contratto senza le clausole contestate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se nel ricorso per cassazione siano riportate puntualmente domanda o eccezione non esaminate, con indicazione specifica degli atti in cui furono proposte, così da consentire il controllo sulla ritualità e decisività della questione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale del vizio processuale dedotto per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo dimostrare che la base fattuale della decisione di appello sia diversa da quella di primo grado.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme di merito opera la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 2 l. n. 287/1990
Le fideiussioni che riproducono clausole dello schema ABI censurato dall'autorità antitrust sono colpite da nullità parziale delle sole clausole anticoncorrenziali, salvo prova di una diversa volontà delle parti o di un'intesa restrittiva integralmente trasfusa nel contratto.
art. 1418 c.c.
Richiamato in relazione alla nullità delle clausole contrattuali e alla loro eventuale estensione all'intero contratto.
art. 1419 c.c.
La nullità parziale non si estende all'intero contratto se il negozio conserva utilità e la parte che invoca la nullità totale non prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza la clausola nulla.
art. 1956 c.c.
La mancata prova dei presupposti fattuali impedisce di applicare la disciplina invocata dal garante.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 644, comma 3, c.p.
Richiamato in relazione alla verifica dell'usurarietà considerando tutti gli oneri che concorrono al costo del denaro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede che il ricorrente per cassazione indichi in modo specifico e autosufficiente la domanda o eccezione non esaminata, trascrivendone il contenuto essenziale e localizzandone la formulazione negli atti di merito.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra che il secondo giudice abbia deciso su una base fattuale diversa da quella del primo.
- La nullità derivante da clausole fideiussorie conformi allo schema ABI censurato in chiave antitrust opera, di regola, come nullità parziale limitata alle sole clausole illecite; la nullità dell'intero contratto richiede la prova che le parti non avrebbero concluso la garanzia senza quelle clausole.
- Quando il contratto conserva utilità autonoma anche espunte le clausole nulle, la regola è la conservazione del negozio e l'estensione della nullità all'intero contratto costituisce eccezione da provare.
- La censura che si limiti a contrapporre una diversa valutazione del merito rispetto a quella del giudice territoriale non è idonea a scalfire una decisione sorretta da rationes decidendi autonome e sufficienti, che devono essere tutte specificamente impugnate.
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