Sentenza n. 137/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n.335/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 179/2024del Tribunale di Teramo Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.05.2024, notificata il 24.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito della Retribuzione Professionale Docente pari ad euro 3.902,49 maggiorati di interessi legali come da sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 335/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere la Retribuzione Professionale Docente, pari a euro 3.902,49, oltre agli interessi legali. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha integralmente ottemperato alla sentenza. Non risultano esaminati ulteriori motivi di illegittimità o specifiche contestazioni processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione intimata aveva ottemperato, nelle more del giudizio, alla sentenza del Tribunale di Teramo posta a fondamento dell'azione. Ha inoltre condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente nelle more del processo il giudicato posto a fondamento dell'azione, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L'intervenuta esecuzione del giudicato nelle more del giudizio non impedisce la regolazione delle spese processuali a carico dell'amministrazione che abbia dato causa alla controversia.
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