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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29985/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

GAGLIARDI impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma del Tribunale di Ivrea, lo aveva condannato per rapina ed estorsione (artt. 110, 628 commi 1 e 3 e 3-bis; 629 commi 1 e 2 c.p.), contestando: (1) la motivazione della Corte d'appello per contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità (CICCIA e MACRÌ), lamentando difformità rispetto alla sentenza di primo grado, mancata considerazione del possibile astio dei correi e incompatibilità tra il ruolo di "confidente" e la partecipazione ai reati; (2) la mancata prova dell'uso del "metodo mafioso" e quindi l'erronea applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis c.p. (richiamando anche art. 7 L. 152/1991).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le doglianze attengono alla valutazione del merito probatorio e non a una carenza assoluta di motivazione: la Corte d'appello aveva fornito ampia e coerente motivazione ritenendo attendibili le dichiarazioni dei chiamanti, supportate da riscontri esterni (parziale confessione dell'imputato, dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni, documentazione dei contatti e reciproche dichiarazioni). Ha inoltre escluso che l'eventuale astio dei correi basti automaticamente a escluderne l'attendibilità. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e non specifico, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del metodo mafioso (intimidazioni con riferimenti a esponenti della criminalità organizzata e modalità tipiche di tali sodalizi). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Invocata dal ricorrente per vizio di motivazione (contraddittorietà e manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto infondata la censura, ritenendo che non sussistesse una carenza assoluta di motivazione e che la valutazione probatoria non sia sindacabile in cassazione se correttamente argomentata dal giudice del merito

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamata in relazione alla presunta errata applicazione delle norme penali (aggravante per metodo mafioso). La Corte ha rilevato la genericità del motivo e l'assenza di specifica contestazione che confronti le ragioni della decisione impugnata

  • art. 416-bis c.p.

    L'aggravante del "metodo mafioso" è stata ritenuta applicabile dalla Corte territoriale perché le condotte hanno infuso timore nella vittima mediante espliciti riferimenti a esponenti della criminalità organizzata e modalità intimidatorie riconducibili a pratiche mafiose; la Cassazione ha ritenuto la motivazione della corte d'appello adeguata

  • L. 7 agosto 1991, n. 152

    Richiamata nel ricorso in relazione all'aggravante per metodo mafioso; la Cassazione non ha ritenuto sufficientemente specifica la censura e ha confermato la valutazione del giudice di merito circa l'uso di modalità intimidatorie tipiche della criminalità organizzata

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha altresì irrogato, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, una somma in favore della cassa delle ammende (euro 3.000)

  • artt. 110, 628 commi 1 e 3 e 3-bis, 629 commi 1 e 2 c.p.

    Norme sostanziali che disciplinano i reati per i quali GAGLIARDI è stato condannato in sede di merito (concorso, rapina, estorsione); la sentenza d'appello li ha ritenuti provati sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni dei correi

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito probatorio: i rilievi sulla valutazione delle prove sono ammissibili solo se sussiste una carenza assoluta di motivazione nel provvedimento impugnato
  • Le dichiarazioni accusatorie rese da coimputati possono costituire prova se dotate di intrinseca attendibilità e se si riscontrano reciprocamente sul nucleo essenziale dei fatti; divergenze su dettagli secondari non ne inficiano automaticamente la credibilità
  • La mera ipotesi di astio o risentimento dei testimoni non conduce automaticamente all'esclusione della loro attendibilità; il giudice deve però approfondire e motivare la valutazione in presenza di elementi che suggeriscano un interesse distorsivo
  • Per contestare in Cassazione l'applicazione di un'aggravante (es. metodo mafioso) è necessario un motivo specifico e confrontato con la motivazione del giudice del merito; motivi generici o la mera ripetizione dell'impugnazione di grado sono inammissibili
  • L'aggravante del "metodo mafioso" richiede dimostrazione di elementi concreti di intimidazione o di uso di modalità tipiche della criminalità organizzata (es. riferimenti a esponenti mafiosi, strumenti di terrore), come valutati e motivati dal giudice di merito

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