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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11450/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano adito la Corte d'appello per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da irragionevole durata di un giudizio amministrativo innanzi al TAR Lazio, durato circa 5 anni e 9 mesi e definito con decreto di perenzione divenuto definitivo. Sostenevano di aver depositato due istanze di fissazione d'udienza rimaste senza seguito e di aver poi omesso di chiedere la prosecuzione del giudizio dopo l'avviso del TAR ex art. 82 c.p.a. perché nel frattempo era intervenuta una decisione del Consiglio di Stato su un ricorso analogo, che aveva fatto venir meno il loro interesse alla decisione. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione della legge Pinto e delle norme costituzionali e CEDU, perché la Corte d'appello aveva negato il diritto al ristoro valorizzando la carenza di interesse al merito, mentre il danno da durata irragionevole sorgerebbe al semplice verificarsi del ritardo; 2) errata applicazione della disciplina dell'onere probatorio, poiché il mancato impulso processuale sarebbe stato conseguenza del ritardo del TAR e la Corte avrebbe dovuto disapplicare la presunzione legale di insussistenza del pregiudizio; 3) nullità del decreto per motivazione apparente e omessa pronuncia sul fatto che il giudizio presupposto riguardava diritti al lavoro e alla progressione di carriera, con conseguente particolare sofferenza morale e necessità di rapida definizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), della legge n. 89 del 2001, che, nel caso di perenzione del processo amministrativo ai sensi degli artt. 81 e 82 c.p.a., introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata. Secondo la Corte, tale norma incide sul riparto dell'onere della prova e pone a carico del richiedente la dimostrazione contraria del danno non patrimoniale, prova che nel caso concreto non era stata fornita né era stato denunciato un omesso esame di fatti decisivi. La motivazione della Corte d'appello è stata giudicata sufficiente e non apparente; la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata perché la disposizione non esclude il diritto all'equa riparazione, ma disciplina solo la prova del pregiudizio. Non sono state liquidate spese per il mancato svolgimento di difese da parte del Ministero, ma i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 89/2001

    Richiamato insieme alle altre norme della legge Pinto come base del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 2-bis l. n. 89/2001

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ne fonda la decisione in modo autonomo, ma lo considera nel quadro della disciplina dell'indennizzo.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. d), l. n. 89/2001

    Introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata nel caso di perenzione del ricorso amministrativo; disciplina il riparto dell'onere probatorio e può essere vinta solo con prova contraria del danno.

  • artt. 81 e 82 c.p.a.

    Norme richiamate per individuare la perenzione del processo amministrativo e l'avviso con termine per chiedere la fissazione dell'udienza al fine di evitare l'estinzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Base processuale della trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Indicato dalla Corte come sede del sindacato sull'omesso esame di fatti decisivi nell'apprezzamento della prova contraria alla presunzione legale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per asserita omissione di pronuncia, esclusa dalla Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la dedotta violazione delle regole sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto corretto il suo riparto in base alla presunzione legale.

  • artt. 2728 e 2729 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti in tema di presunzioni; la Corte ha valorizzato la presunzione legale relativa prevista dalla legge Pinto.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di tutela giurisdizionale piena e del diritto al risarcimento.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla ragionevole durata del processo e alla motivazione del provvedimento.

  • art. 117 Cost.

    Invocato in relazione al rispetto dell'art. 6 CEDU.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo; la Corte afferma che la norma interna contestata non lo elide ma disciplina soltanto la prova del pregiudizio.

  • art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2

    Richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale/convenzionale nel quadro della tutela della durata ragionevole del processo.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore in conseguenza della definizione del ricorso conforme alla proposta accelerata.

  • art. 83 c.p.c.

    Citato nel fatto come richiamo erroneo rispetto al codice del processo amministrativo; non assume rilievo decisorio.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la perenzione del ricorso ex artt. 81 e 82 c.p.a. attiva la presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), l. n. 89/2001.
  • La presunzione di insussistenza del danno non patrimoniale non esclude in astratto il diritto all'indennizzo, ma sposta sul richiedente l'onere di allegare e provare elementi contrari idonei a dimostrare il pregiudizio effettivamente subito.
  • La valutazione circa la sufficienza degli elementi contrari offerti per superare la presunzione legale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi o di motivazione meramente apparente.
  • La norma speciale sulla perenzione del processo amministrativo incide sul riparto dell'onere probatorio e non è di per sé incompatibile con la tutela convenzionale della ragionevole durata, perché non sopprime il rimedio ma ne regola le condizioni probatorie.
  • Non è sufficiente allegare la sola durata eccessiva del giudizio o la natura della controversia originaria per ottenere l'equa riparazione quando opera una presunzione legale di disinteresse; occorre una specifica dimostrazione del danno non patrimoniale nonostante la perenzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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