Sentenza n. 4589/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto della Questura di Napoli n.227 del 13.04.2026, notificato il 07.05.2026 di respingimento dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro, nonché d’ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dalla Questura di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi e sottoscritto il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, contestava il diniego del permesso di soggiorno fondato sulla tardiva trasmissione del modello UNILAV e sull’assenza di versamenti contributivi da parte di tale datore. Deduceva: violazione degli artt. 2, 3, 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e per motivazione apparente; violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, per non avere l’Amministrazione valutato il nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, documentato prima dell’adozione del diniego; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e sviamento, poiché gli inadempimenti relativi a UNILAV e contribuzione erano imputabili esclusivamente al datore di lavoro originario; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dell’art. 8 CEDU. La Questura sosteneva invece che il ritardo nell’instaurazione del rapporto originario integrasse un vizio genetico insanabile della procedura e impedisse di valorizzare rapporti lavorativi successivi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto illegittimo imputare automaticamente al lavoratore straniero la tardiva comunicazione UNILAV e l’omesso versamento dei contributi, trattandosi di obblighi gravanti sul datore di lavoro. Tali inadempimenti non dimostrano da soli la fittizietà o la strumentalità del rapporto, in assenza di specifici elementi che provino la partecipazione consapevole dello straniero all’elusione. L’Amministrazione avrebbe dovuto considerare, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, i nuovi elementi sopravvenuti e documentati prima della decisione, tra cui il rapporto di lavoro stabile con un nuovo datore e le buste paga, valutando in modo attuale e complessivo il possibile rilascio del permesso per lavoro subordinato o per attesa occupazione. È stata inoltre ravvisata la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il provvedimento finale non ha spiegato perché le osservazioni del ricorrente e il nuovo rapporto di lavoro fossero irrilevanti. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non trattandosi di attività rigidamente vincolata e non essendo l’apporto partecipativo inutilizzabile. L’annullamento è disposto con obbligo di riedizione del potere secondo i principi indicati dal TAR, senza rilascio diretto del titolo. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio
Il diniego del permesso di soggiorno non può essere adottato senza valutare i nuovi elementi favorevoli sopravvenuti e documentati prima del provvedimento finale; la posizione dello straniero deve essere esaminata in modo attuale e dinamico.
art. 10-bis l. n. 241/1990
dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego
Quando il destinatario presenta osservazioni al preavviso di rigetto, l’Amministrazione deve confrontarsi effettivamente con esse e motivare sulle ragioni del loro mancato accoglimento.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La sanatoria del vizio procedimentale non opera quando l’attività amministrativa non è rigidamente vincolata e la partecipazione avrebbe potuto incidere sull’esito, fornendo elementi decisivi.
art. 42 d.l. n. 73/2022
La norma è richiamata nel contesto della disciplina dell’attesa occupazione, ma il TAR esclude che la Questura possa interpretarla come preclusione assoluta alla valutazione di un’occupazione successiva, quando il lavoratore sia entrato regolarmente e la perdita del rapporto originario non gli sia imputabile.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di lite, integralmente compensate in presenza di eccezionali e gravi ragioni.
art. 92 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della compensazione integrale delle spese per la complessità fattuale e i contrasti interpretativi della vicenda.
art. 8 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di sproporzione del diniego e delle conseguenze sull’inserimento personale e lavorativo, senza autonoma disamina estesa nella decisione.
Massime di principio
- Gli inadempimenti del datore di lavoro relativi alla tardiva comunicazione obbligatoria del rapporto e al mancato versamento dei contributi non possono essere imputati automaticamente al lavoratore straniero, che non è il soggetto obbligato e può essere la parte danneggiata; tali circostanze, da sole, non dimostrano la fittizietà del rapporto né la mala fede dello straniero.
- La tardiva comunicazione del rapporto di lavoro e l’omessa contribuzione non giustificano il diniego del permesso di soggiorno in assenza di specifici e rigorosi elementi dai quali risulti la partecipazione consapevole del lavoratore a una frode o a un’elusione della disciplina sull’immigrazione.
- In applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione deve valutare, al momento della decisione, i nuovi elementi favorevoli documentati dallo straniero, inclusa una successiva occupazione stabile e lecita, senza limitarsi a una ricostruzione statica delle vicende relative al rapporto originario.
- Lo straniero entrato regolarmente in Italia che perda il rapporto di lavoro originario per cause a lui non imputabili e dimostri un effettivo inserimento nel mercato del lavoro può ottenere una valutazione concreta della possibilità di rilascio del permesso per il nuovo lavoro subordinato o per attesa occupazione; non è ammissibile una preclusione automatica fondata sul cosiddetto vizio genetico della procedura d’ingresso.
- Il preavviso di rigetto impone all’Amministrazione di esaminare sostanzialmente le osservazioni presentate dall’interessato e di spiegare nel provvedimento finale perché gli elementi introdotti non siano idonei a superare il diniego; l’omessa valutazione di un nuovo rapporto lavorativo potenzialmente decisivo integra violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, quando l’attività non sia rigidamente vincolata.
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