Sentenza n. 712/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 310/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 310/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Il decreto era stato notificato al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni del decreto ingiuntivo esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario se non ancora pagate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del provvedimento giudiziale e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, un meccanismo sostitutivo.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito di decreto di esecutorietà è posto a fondamento dell'azione di ottemperanza quale titolo giudiziale esecutivo.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può costituire il titolo per l'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione e l'Amministrazione non abbia adempiuto.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'Amministrazione a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte, per il successivo adempimento sostitutivo.
- Nell'ordinare il pagamento dovuto in esecuzione di un titolo giudiziale, devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte, incluse le spese legali liquidate nel titolo se già pagate.
Come è indicizzato
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