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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31296/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per invasione di edificio (art. 633 e 639‑bis c.p.), deducendo: 1) travisamento delle prove e erronea valutazione delle deposizioni (sostenendo che non fosse dimostrata la volontà di occupare stabilmente l'immobile e che gli imputati si fossero solo affacciati); 2) sussistenza dello stato di necessità (art. 54 c.p.) per condizioni di indigenza e abitabilità precaria; 3) applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.). Hanno inoltre censurato la fondatezza degli elementi costitutivi del reato rispetto ai ruoli attribuiti a ciascuno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: a) la censura di travisamento probatorio fosse generica e non autosufficiente, essendo riportati solo estratti delle deposizioni senza allegazione integrale dei verbali; b) la Corte territoriale aveva fondatamente accertato la presenza sine titulo delle due imputate nell'appartamento chiuso e forzato e l'intervento causale di Carcione, che era sopraggiunto con un blocco serratura; c) lo stato di necessità non era configurabile perché l'occupazione mirava a risolvere definitivamente esigenze abitative e non a fronteggiare un pericolo attuale e transitorio; d) la particolare tenuità non poteva essere riconosciuta per il movente e l'intensità del dolo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Definisce il reato di invasione di terreni o edifici: introduzione non momentanea in un immobile altrui senza titolo e senza il consenso dell'avente diritto; il dolo specifico richiede la finalità di occupare o trarne profitto. La Corte ha ritenuto integrati tali elementi dalla presenza nell'appartamento, dalla porta forzata e dal blocco di serratura.

  • art. 639‑bis cod. pen.

    Norma richiamata nell'imputazione; nel dispositivo della Corte la valutazione si è concentrata sugli elementi di invasione disciplinati dall'art. 633 e sugli aspetti fattuali comprovati.

  • art. 54 cod. pen.

    Stato di necessità come causa di giustificazione: applicabile solo per pericolo attuale, inevitabile e transitorio; non può giustificare occupazioni finalizzate a soddisfare in via definitiva esigenze abitative. La Corte ha escluso l'esimente per assenza di emergenza abitativa.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiede valutazione complessiva di modalità, grado di colpevolezza e entità del danno. La Corte di merito ha escluso l'istituto per il movente e l'intensità del dolo (volontà di ottenere maggiore spazio abitativo).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in Cassazione per violazione di legge e vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche, reiterative o non fondate e dunque inammissibili.

  • art. 610, commi 1 e 5, e art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Regole sul contraddittorio scritto e sulla richiesta di trattazione orale: il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto senza richiesta di trattazione orale, quindi senza necessità di udienza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del giudizio di legittimità per il ricorrente soccombente; la Corte ha disposto l'addebito delle spese ai ricorrenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per valutare la tenuità dell'offesa (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno): richiamato dalla Corte nel rigetto della richiesta di non punibilità.

Massime di principio

  • Per censurare un presunto travisamento delle prove in Cassazione è necessario allegare integralmente gli atti probatori rilevanti (verbali, trascrizioni) e indicare con precisione l'errore: estratti parziali e generiche affermazioni di "travisamento" sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza.
  • Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) giustifica l'occupazione abusiva solo se il pericolo è attuale, inevitabile e transitorio; non può essere usato per risolvere in via definitiva un'esigenza abitativa.
  • La non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e comparata delle circostanze: moventi legati al comfort o al vantaggio abitativo rendono difficile il riconoscimento della tenuità.
  • Per il reato di invasione di edificio (art. 633 c.p.) sono decisivi elementi fattuali come l'assenza di titolo, la forza sulla serratura/porta, la permanenza non momentanea e la prova dell'accordo o della cooperazione finalizzata all'occupazione; elementi materiali come un blocco serratura possono essere indizi concreti dell'intento di assicurarsi il possesso.
  • La Corte di Cassazione non risente di valutazioni di merito se la motivazione della sentenza impugnata è congrua: censure ripetitive delle stesse questioni già decise in appello, senza nuovi elementi, sono normalmente dichiarate inammissibili.
  • Sul piano procedurale, se il procedimento di legittimità si svolge in contraddittorio scritto, le parti devono chiedere esplicitamente la trattazione orale per ottenere l'udienza; in mancanza, il giudizio prosegue per iscritto.

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