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Sentenza

Sentenza n. 345/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del nulla osta al lavoro subordinato per assistenza familiare e successiva revoca del nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunicato il 10 luglio 2025, con cui la Prefettura aveva rifiutato il nulla osta al lavoro subordinato per assistenza familiare, e, con motivi aggiunti, il provvedimento del 19 dicembre 2025, adottato dopo l’ordinanza cautelare di riesame, con cui la Prefettura ha disposto la revoca del nulla osta rilasciato il 23 maggio 2024. Il ricorrente ha dedotto che la revoca si fondava esclusivamente sull’apodittica contestazione della carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, senza indicare gli accertamenti svolti né allegare o illustrare il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Ha inoltre prodotto i modelli 730 relativi agli anni 2024 e 2025, sostenendo il superamento della soglia reddituale richiesta, anche considerando i redditi rilevanti secondo la disciplina e le circolari richiamate. La censura riguardava quindi il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’omessa valutazione della documentazione prodotta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il successivo provvedimento di revoca aveva sostituito la precedente determinazione, esaurendone definitivamente gli effetti. Ha invece accolto il ricorso per motivi aggiunti e annullato la revoca del nulla osta. Il provvedimento impugnato richiamava i pareri dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ma non indicava la documentazione esaminata, i parametri reddituali minimi applicati o le circolari rilevanti da cui desumere tali parametri. Inoltre, non forniva alcun riscontro alla documentazione reddituale prodotta dal ricorrente. Tali carenze hanno impedito di comprendere l’iter istruttorio e logico seguito dall’Amministrazione e hanno viziato il provvedimento sotto i profili istruttorio e motivazionale. L’annullamento è disposto salve le ulteriori determinazioni della Prefettura. Le spese, quantificate in euro 1.500 oltre accessori, contributo unificato e altri oneri di legge, sono state poste a carico dell’Amministrazione, anche in ragione della soccombenza virtuale sul ricorso introduttivo.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato dello straniero; il provvedimento di revoca riguardava il nulla osta richiesto dal datore di lavoro e rilasciato in favore del lavoratore.

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    È richiamato quale disposizione regolamentare relativa al nulla osta al lavoro subordinato.

  • Circolare interministeriale 30 ottobre 2023

    il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità).

    È richiamata dal ricorrente quale fonte dei parametri reddituali applicabili; il TAR rileva che il provvedimento non indicava né tali parametri né le circolari dalle quali avrebbero potuto essere desunti.

  • Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022

    È richiamata dalla circolare interministeriale quale riferimento in materia di requisito reddituale.

  • Nota n. 2066 del 21 marzo 2023

    È richiamata dalla circolare interministeriale quale ulteriore riferimento per la determinazione del requisito reddituale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca di un nulla osta al lavoro subordinato fondata sull’insufficienza del reddito del datore di lavoro deve indicare gli elementi istruttori concretamente esaminati, i parametri reddituali applicati e le fonti normative o amministrative utilizzate per determinarli.
  • Il mero richiamo a pareri o valutazioni di un’altra amministrazione non è sufficiente a sostenere la motivazione del provvedimento quando non siano resi intelligibili il contenuto dell’accertamento, la documentazione considerata e il percorso logico seguito.
  • L’Amministrazione deve esaminare e confutare, nella motivazione del provvedimento, la documentazione puntualmente prodotta dall’interessato a dimostrazione del possesso del requisito reddituale; l’omesso riscontro determina un vizio istruttorio e motivazionale.
  • Quando un nuovo provvedimento sostituisce integralmente quello precedentemente impugnato, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il giudizio prosegue nei confronti del nuovo atto mediante motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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