Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23715/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito, sostenendo l'erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze contrapposte e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La censura mirava dunque a ottenere una rivalutazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento circostanziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti attenga a valutazione discrezionale di merito, sottratta al sindacato di legittimità quando sorretta da motivazione non illogica o arbitraria. Ha inoltre escluso vizi logici o giuridici nella mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., ricordando che essa richiede un pregiudizio economico di valore pressoché irrisorio, sia con riguardo al bene sottratto sia agli effetti ulteriori sulla persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, considerando sia il valore del bene sottratto sia gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la parte offesa.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Norma richiamata per negare la sussistenza dell'attenuante invocata dall'imputato.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente, non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • Il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è legittimo quando il pregiudizio economico non risulti pressoché irrisorio, dovendosi considerare sia il valore del bene sottratto sia gli effetti ulteriori della condotta sulla persona offesa.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste di critica alla motivazione, se la sentenza impugnata ha già esplicitato le ragioni del decisum.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.