Cassazione Penale, Ordinanza n. 23715/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito, sostenendo l'erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze contrapposte e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La censura mirava dunque a ottenere una rivalutazione del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento circostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti attenga a valutazione discrezionale di merito, sottratta al sindacato di legittimità quando sorretta da motivazione non illogica o arbitraria. Ha inoltre escluso vizi logici o giuridici nella mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., ricordando che essa richiede un pregiudizio economico di valore pressoché irrisorio, sia con riguardo al bene sottratto sia agli effetti ulteriori sulla persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, considerando sia il valore del bene sottratto sia gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la parte offesa.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Norma richiamata per negare la sussistenza dell'attenuante invocata dall'imputato.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente, non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è legittimo quando il pregiudizio economico non risulti pressoché irrisorio, dovendosi considerare sia il valore del bene sottratto sia gli effetti ulteriori della condotta sulla persona offesa.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste di critica alla motivazione, se la sentenza impugnata ha già esplicitato le ragioni del decisum.
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