Cassazione Penale, Sentenza n. 47648/2023 del 28/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo disposto dal GIP (28/02/2023) del conto corrente intestato alla società ALMA soc. agr. s.s. e degli immobili acquistati da tale società (rilevati come pertinenti al reato di autoriciclaggio) nonché del conto corrente personale del Pianon (ritenuto provento del reato di truffa). Le censure principali: (i) violazione degli artt. 125, 321 c.p.p. e 648-ter c.p. e apparente carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti dell'autoriciclaggio e all'individuazione del reato presupposto; (ii) mancata trasmissione al Tribunale del Riesame dei verbali delle sommarie informazioni contenuti nelle informative di p.g., senza però specificare quali elementi favorevoli fossero stati sottratti al controllo; (iii) assenza di indizi concreti riconducibili al Pianon (eccessiva dipendenza da dichiarazioni di coindagati e profili LinkedIn); (iv) (solo per Pianon) nullità del decreto di sequestro per mancata indicazione del reato di truffa nell'informazione di garanzia e mancata motivazione del Tribunale sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: (i) molte doglianze risultano generiche (in particolare la lamentata mancata trasmissione dei verbali) e i ricorrenti non hanno specificato i contenuti a loro favorevoli sottratti al giudizio; (ii) gran parte delle censure attengono alla valutazione di fatto e alla congruità della motivazione del Tribunale di merito, questioni non sindacabili in cassazione se non per violazione di legge; (iii) il Tribunale ha fornito un iter argomentativo coerente fondato su conversazioni intercettate, servizi di osservazione e informative di p.g.; (iv) quanto al profilo della mancata indicazione del reato di truffa nell'avviso di garanzia, la Corte ha ritenuto la doglianza infondata e priva di interesse: il sequestro preventivo è atto 'a sorpresa' che non richiede necessariamente l'avviso di garanzia e, comunque, l'assistenza difensiva è stata garantita e ogni eventuale vizio sarebbe stato sanato dall'effettiva attività difensiva (art.183 c.p.p.). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a una somma di euro 3.000 ciascuno a titolo di ammenda.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla difesa e sulla motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non specifiche rispetto ai parametri richiesti per la tutela in cassazione.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito adeguata motivazione ancorata alle emergenze investigative.
art. 648-ter cod. pen.
Norma sostanziale richiamata come capo di imputazione (autoriciclaggio); la Corte ha ritenuto che esistessero elementi indiziari sufficienti per il sequestro preventivo, valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo violazione di legge.
art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.
Norme sulla trasmissione degli atti al giudice del riesame; la Corte ha ribadito che l'omessa trasmissione non determina automaticamente inefficacia della misura se il ricorrente non indica quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti del ricorso per cassazione (violazione di legge): molte doglianze erano in realtà critiche di merito non ammissibili in sede di legittimità.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione a presunte nullità connesse al procedimento; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze alla luce del quadro probatorio e dei principi applicabili.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle nullità reclamate per mancata informazione di garanzia; la Corte ha ritenuto che non ricorresse la nullità invocata perché l'assistenza difensiva è stata assicurata e l'eventuale vizio sarebbe stato sanato.
art. 369 cod. proc. pen.
Norma sull'informazione di garanzia; la Corte ha confermato che il sequestro preventivo non richiede necessariamente l'avviso previo previsto per altri atti (è atto 'a sorpresa').
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione a presunte nullità; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla luce dell'effettiva partecipazione difensiva e dei principi di sanatoria.
art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Invocata dalla Corte per spiegare la sanatoria dell'eventuale omissione dell'avviso di garanzia, perché la parte si è concretamente avvalsa dell'assistenza difensiva (nomina del difensore e proposizione del riesame).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e ad altre sanzioni consequenziali all'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e all'ammenda di euro 3.000 ciascuno.
art. 166 T.U.F.
Richiamato come parte del quadro di imputazione connesso ai reati finanziari; la Corte non ha ritenuto emergere profili che invalidassero il sequestro preventivo disposto.
Massime di principio
- In caso di mancata trasmissione di atti d'indagine al giudice del riesame, il ricorrente deve indicare in modo specifico i contenuti a sé favorevoli sottratti al controllo; la mera enunciazione della mancanza è generica e inefficace.
- La Cassazione controlla soprattutto violazioni di legge e vizi molto gravi della motivazione; le critiche alla valutazione di merito (es. pesatura degli indizi, affidabilità delle dichiarazioni dei coindagati) sono in larga parte insindacabili in sede di legittimità.
- Il sequestro preventivo è un atto 'a sorpresa' volto a conservare la prova o la cosa da sottoporre a misura: non è necessario che sia preceduto dall'informazione di garanzia; l'assenza di tale avviso non comporta automaticamente la nullità della misura se la difesa è stata comunque effettivamente esercitata.
- Per contestare la motivazione di un provvedimento cautelare in Cassazione occorre dimostrare che la motivazione sia del tutto carente, incoerente o illogica; argomentazioni alternative non sufficienti a ribaltare la valutazione del giudice di merito.
- Attenzione al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie se il ricorso è manifestamente inammissibile o dedotto senza interesse: valutare preliminarmente l'ammissibilità e la specificità delle doglianze prima di proporre il ricorso.
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