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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47648/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo disposto dal GIP (28/02/2023) del conto corrente intestato alla società ALMA soc. agr. s.s. e degli immobili acquistati da tale società (rilevati come pertinenti al reato di autoriciclaggio) nonché del conto corrente personale del Pianon (ritenuto provento del reato di truffa). Le censure principali: (i) violazione degli artt. 125, 321 c.p.p. e 648-ter c.p. e apparente carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti dell'autoriciclaggio e all'individuazione del reato presupposto; (ii) mancata trasmissione al Tribunale del Riesame dei verbali delle sommarie informazioni contenuti nelle informative di p.g., senza però specificare quali elementi favorevoli fossero stati sottratti al controllo; (iii) assenza di indizi concreti riconducibili al Pianon (eccessiva dipendenza da dichiarazioni di coindagati e profili LinkedIn); (iv) (solo per Pianon) nullità del decreto di sequestro per mancata indicazione del reato di truffa nell'informazione di garanzia e mancata motivazione del Tribunale sul punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: (i) molte doglianze risultano generiche (in particolare la lamentata mancata trasmissione dei verbali) e i ricorrenti non hanno specificato i contenuti a loro favorevoli sottratti al giudizio; (ii) gran parte delle censure attengono alla valutazione di fatto e alla congruità della motivazione del Tribunale di merito, questioni non sindacabili in cassazione se non per violazione di legge; (iii) il Tribunale ha fornito un iter argomentativo coerente fondato su conversazioni intercettate, servizi di osservazione e informative di p.g.; (iv) quanto al profilo della mancata indicazione del reato di truffa nell'avviso di garanzia, la Corte ha ritenuto la doglianza infondata e priva di interesse: il sequestro preventivo è atto 'a sorpresa' che non richiede necessariamente l'avviso di garanzia e, comunque, l'assistenza difensiva è stata garantita e ogni eventuale vizio sarebbe stato sanato dall'effettiva attività difensiva (art.183 c.p.p.). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a una somma di euro 3.000 ciascuno a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla difesa e sulla motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non specifiche rispetto ai parametri richiesti per la tutela in cassazione.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito adeguata motivazione ancorata alle emergenze investigative.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata come capo di imputazione (autoriciclaggio); la Corte ha ritenuto che esistessero elementi indiziari sufficienti per il sequestro preventivo, valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo violazione di legge.

  • art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.

    Norme sulla trasmissione degli atti al giudice del riesame; la Corte ha ribadito che l'omessa trasmissione non determina automaticamente inefficacia della misura se il ricorrente non indica quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti del ricorso per cassazione (violazione di legge): molte doglianze erano in realtà critiche di merito non ammissibili in sede di legittimità.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione a presunte nullità connesse al procedimento; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze alla luce del quadro probatorio e dei principi applicabili.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle nullità reclamate per mancata informazione di garanzia; la Corte ha ritenuto che non ricorresse la nullità invocata perché l'assistenza difensiva è stata assicurata e l'eventuale vizio sarebbe stato sanato.

  • art. 369 cod. proc. pen.

    Norma sull'informazione di garanzia; la Corte ha confermato che il sequestro preventivo non richiede necessariamente l'avviso previo previsto per altri atti (è atto 'a sorpresa').

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione a presunte nullità; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla luce dell'effettiva partecipazione difensiva e dei principi di sanatoria.

  • art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Invocata dalla Corte per spiegare la sanatoria dell'eventuale omissione dell'avviso di garanzia, perché la parte si è concretamente avvalsa dell'assistenza difensiva (nomina del difensore e proposizione del riesame).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e ad altre sanzioni consequenziali all'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e all'ammenda di euro 3.000 ciascuno.

  • art. 166 T.U.F.

    Richiamato come parte del quadro di imputazione connesso ai reati finanziari; la Corte non ha ritenuto emergere profili che invalidassero il sequestro preventivo disposto.

Massime di principio

  • In caso di mancata trasmissione di atti d'indagine al giudice del riesame, il ricorrente deve indicare in modo specifico i contenuti a sé favorevoli sottratti al controllo; la mera enunciazione della mancanza è generica e inefficace.
  • La Cassazione controlla soprattutto violazioni di legge e vizi molto gravi della motivazione; le critiche alla valutazione di merito (es. pesatura degli indizi, affidabilità delle dichiarazioni dei coindagati) sono in larga parte insindacabili in sede di legittimità.
  • Il sequestro preventivo è un atto 'a sorpresa' volto a conservare la prova o la cosa da sottoporre a misura: non è necessario che sia preceduto dall'informazione di garanzia; l'assenza di tale avviso non comporta automaticamente la nullità della misura se la difesa è stata comunque effettivamente esercitata.
  • Per contestare la motivazione di un provvedimento cautelare in Cassazione occorre dimostrare che la motivazione sia del tutto carente, incoerente o illogica; argomentazioni alternative non sufficienti a ribaltare la valutazione del giudice di merito.
  • Attenzione al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie se il ricorso è manifestamente inammissibile o dedotto senza interesse: valutare preliminarmente l'ammissibilità e la specificità delle doglianze prima di proporre il ricorso.

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