Cassazione Civile, Ordinanza n. 13599/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una procedura concorsuale bandita nell'ambito di un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario. Il ricorrente, collocatosi utilmente in graduatoria e risultato vincitore, aveva chiesto l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di specialista informatico e il risarcimento del danno per ritardata assunzione. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che, dopo l'approvazione della graduatoria, fosse venuta meno la copertura finanziaria per effetto di restrizioni sugli stanziamenti regionali e che ciò ostasse alla nascita del diritto all'assunzione; avevano inoltre valorizzato la disciplina regionale sopravvenuta e i più stringenti limiti alle assunzioni pubbliche. Nel ricorso per cassazione il lavoratore aveva proposto quattro motivi, richiamando in particolare il principio per cui, una volta espletata la procedura concorsuale e approvata la graduatoria, sorge un diritto soggettivo all'assunzione in capo al vincitore, secondo le modalità fissate dal bando. Tuttavia, prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a seguito di accordo transattivo, accettato dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e accettata dalla resistente, dichiarando l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. e compensando di fatto le spese mediante la mancata pronuncia sulle stesse. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, osservando che la statuizione di estinzione, e non di rigetto o inammissibilità, impedisce il meccanismo sanzionatorio previsto dalla norma.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, è idonea a determinare la chiusura del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo; in tal caso non viene pronunciata condanna alle spese se l'accettazione è intervenuta secondo le forme di legge.
art. 391, comma 4, c.p.c.
L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la pronuncia sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia accettata, poiché la norma opera per i casi di soccombenza o esito equivalente e va interpretata restrittivamente.
art. 3, commi 90 e 95, L. n. 244/2007
Richiamata quale base normativa del piano straordinario di stabilizzazione posto a fondamento della procedura concorsuale.
art. 26 L.R. Abruzzo n. 6 del 2009
Richiamata dalla corte territoriale come disciplina regionale ostativa alle assunzioni in mancanza di compatibilità finanziarie e alla prosecuzione delle procedure concorsuali non rientranti nelle ipotesi consentite.
art. 14, comma 9, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
Richiamato come norma sopravvenuta che ha reso più stringenti i limiti alle assunzioni di personale.
art. 36, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
Evocato dalla parte per sostenere la domanda risarcitoria per ritardata assunzione, ma ritenuto non applicabile al caso concreto dai giudici di merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo, con conseguente cessazione della decisione sul merito della controversia.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, non opera il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente, perché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e richiede un esito processuale diverso dall'estinzione.
- In materia di procedure di stabilizzazione e assunzioni pubbliche, la pretesa all'assunzione e le eventuali domande risarcitorie possono essere incise da sopravvenienze normative e finanziarie richiamate dai giudici di merito, ma tali questioni restano assorbite se il ricorso viene rinunciato prima della decisione.
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