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Ordinanza

Ordinanza n. 568/2026 - Salerno, Sezione 2

avverso il silenzio e la mancata conclusione del procedimento del Comune di Acerno: 1.- sull’istanza del 15.12.2025 presentata ai sensi degli artt. 46-48 del Testo Unico Espropri; nonché per l’annullamento, previa sospensione, della nota del 10 febbraio 2026 n. protocollo 1025 con la quale il Comune ha manifestato la volontà di non rispondere né di concludere il procedimento in relazione all’istanza presentata ai sensi degli artt. 46-48 del Testo Unico Espropri e non ha evaso l’istanza di accesso agli atti, parimenti contenuta nella istanza presentata a mezzo pec il 16.12.2025 (e successivamente sollecitata giusta pec del 26.01.2026 e del 09.02.2026); nonché per la declaratoria: dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 46-48 del Testo Unico Espropri; dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di retrocessione totale o parziale del suindicato lotto espropriato; 3.- della illegittimità della mancata conclusione del procedimento sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 46-48 del Testo Unico Espropri manifestata con la nota del 10 febbraio 2026 n. protocollo 1025 e per l’accertamento del conseguente obbligo per il comune di Acerno di concludere il procedimento con dichiarazione espressa, in relazione all’intero lotto di terreno identificato in Catasto al Fg. 24 P.lle 4-1057-1395-1495 e 1396-1397; Nonchè avverso il silenzio diniego serbato dalla p.a. sulla medesima istanza di accesso del 15.12.2025 e segnatamente nella parte in cui la società ricorrente ha chiesto nella medesima istanza di accedere ai permessi di costruire nn. 3 del 6/10/2024 e 3 del 24/06/2025 con i relativi allegati;

Giustizia amministrativa202600459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio e mancata conclusione del procedimento sull’istanza di retrocessione di beni espropriati, nonché silenzio sull’istanza di accesso agli atti e nota comunale di manifestata volontà di non concludere il procedimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio e la mancata conclusione del procedimento da parte del Comune di Acerno in relazione a un’istanza presentata ai sensi degli artt. 46 e 48 del Testo unico delle espropriazioni, diretta a ottenere la retrocessione totale o parziale di un lotto espropriato. Ha inoltre contestato la nota comunale del 10 febbraio 2026, con la quale l’amministrazione avrebbe manifestato la volontà di non rispondere né concludere il procedimento, e il silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti, avente a oggetto anche alcuni permessi di costruire e i relativi allegati. Nel ricorso la società ha chiesto altresì che il Comune comunicasse i nominativi e gli indirizzi, inclusi i domicili digitali, dei soggetti controinteressati, necessari per procedere alla notificazione individuale del ricorso. Ha dedotto che il Comune non avrebbe avviato il subprocedimento previsto per la comunicazione ai controinteressati né avrebbe fornito le informazioni richieste.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento, di accertamento dell’illegittimità del silenzio, di conclusione del procedimento e di accesso. Ha rilevato che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, era necessaria la notificazione individuale del ricorso ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 49 c.p.a. Sebbene i controinteressati fossero stati indicati nel ricorso, la notificazione risultava impedita dalla mancata comunicazione, da parte del Comune, dei loro indirizzi. Il TAR ha quindi ordinato al Comune, ove non vi avesse già provveduto, di trasmettere alla ricorrente entro quindici giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione dell’ordinanza, i nominativi e gli indirizzi di residenza o i domicili digitali dei controinteressati. Ha inoltre fissato il termine di quindici giorni, decorrente dalla trasmissione degli indirizzi, entro il quale la società dovrà notificare il ricorso ai controinteressati per la corretta instaurazione del contraddittorio e la successiva fissazione di una nuova camera di consiglio. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • artt. 46-48 d.P.R. 327/2001

    Costituiscono la base normativa dell’istanza amministrativa diretta alla retrocessione totale o parziale dei beni espropriati.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiede, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, la notificazione individuale del ricorso ad almeno un controinteressato.

  • art. 3 d.P.R. 184/2006

    È richiamato in relazione all’obbligo dell’amministrazione di notiziare i controinteressati nell’ambito del procedimento di accesso agli atti.

Massime di principio

  • Quando nel ricorso amministrativo siano individuati controinteressati, la corretta instaurazione del contraddittorio richiede la loro notificazione individuale nei termini stabiliti dal giudice, anche se l’amministrazione non ha comunicato gli indirizzi necessari alla notificazione.
  • La mancata comunicazione da parte dell’amministrazione dei nominativi o degli indirizzi dei controinteressati, richiesti dall’interessato per poter notificare il ricorso, può giustificare un ordine giudiziale rivolto all’amministrazione di fornire tali dati entro un termine perentorio.
  • In presenza di un impedimento alla notificazione del ricorso derivante dalla mancata collaborazione dell’amministrazione, il giudice può coordinare due termini distinti: un primo termine per la trasmissione degli indirizzi da parte dell’amministrazione e un secondo termine, decorrente da tale trasmissione, per la notificazione ai controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieRetrocessioneAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiEspropriazione per pubblica utilitàAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimento

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