Cassazione Penale, Sentenza n. 25567/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva riformato la decisione di primo grado, escluso un’aggravante e rideterminato la pena, confermando la responsabilità per i reati di ricettazione e autoriciclaggio. In sede di appello l’imputato, presente all’udienza e assistito da difensore munito di procura speciale, aveva chiesto l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, rinunciando contestualmente alla sospensione condizionale della pena, sia con istanza di trattazione orale sia nelle conclusioni. La Corte territoriale aveva tuttavia negato la sostituzione, ritenendo che la sospensione condizionale concessa in primo grado impedisse l’applicazione delle sanzioni sostitutive. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 545-bis e 598-bis c.p.p. e degli artt. 53 e ss. l. 689/1981, come modificati dal d.lgs. 150/2022, sostenendo che la rinuncia dell’imputato alla sospensione condizionale consentiva comunque l’esame nel merito della richiesta di pena sostitutiva e che, per i fatti anteriori alla riforma, non poteva applicarsi il divieto di cumulo introdotto dalla nuova disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al punto relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Ha ritenuto errata la decisione della Corte di appello nella parte in cui aveva escluso in radice l’accesso alla pena sostitutiva per asserita incompatibilità con la sospensione condizionale. La Suprema Corte ha osservato che il divieto introdotto dall’art. 61-bis l. 689/1981, per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, non può essere applicato retroattivamente in malam partem, dovendosi fare riferimento alla disciplina più favorevole previgente. Inoltre, ha rilevato che la richiesta di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, espressa dall’imputato personalmente e tramite difensore munito di procura speciale, implicava la rinuncia alla sospensione condizionale e imponeva alla Corte territoriale di esaminare la domanda nel merito secondo il meccanismo dell’art. 545-bis c.p.p. Ne è derivato l’annullamento della sentenza impugnata solo sul punto delle pene sostitutive, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. È rimasta ferma l’affermazione di responsabilità penale.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) e c), c.p.p.
norma invocata per denunciare violazione di legge ed erronea applicazione della disciplina sulle pene sostitutive e sul procedimento di appello
art. 545-bis c.p.p.
la Corte afferma che, una volta proposta la richiesta di pena sostitutiva, il giudice di appello deve esaminarla nel merito attivando il relativo meccanismo
art. 598-bis c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla trattazione del procedimento di appello
artt. 53 e ss. l. 689/1981
disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi; per i fatti anteriori alla riforma si applica il regime previgente più favorevole
art. 61-bis l. 689/1981
prevede il divieto di applicare pene sostitutive quando sia concessa la sospensione condizionale, ma la sua portata non si estende retroattivamente ai fatti anteriori all’entrata in vigore della modifica
art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 150/2022
norma che ha introdotto il divieto di cumulo tra pene sostitutive e sospensione condizionale
art. 95 d.lgs. 150/2022
norma transitoria che rende applicabile la nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti, ma non elide il giudizio di favore per i fatti antecedenti quando la modifica sia sostanziale
art. 2, comma 4, c.p.
in caso di successione di leggi penali nel tempo si applica la norma più favorevole all’imputato
art. 53, comma 1, l. 689/1981
criterio da applicare per la scelta e la determinazione della pena sostitutiva nel regime previgente
art. 58-bis l. 689/1981
insieme all’art. 61-bis prevede l’alternatività tra pena sostitutiva e sospensione condizionale dopo la riforma
art. 61-bis l. 689/1981
la Corte ribadisce che la norma non impedisce la rinuncia alla sospensione condizionale, se l’imputato opta per la sostituzione della pena
art. 99, comma 1, c.p.p.
richiamato per affermare che la rinuncia a un beneficio che incide sull’esecuzione della pena attiene a scelte personalissime, esercitabili dall’imputato o dal difensore con procura speciale
Massime di principio
- In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il divieto di cumulo con la sospensione condizionale introdotto dalla riforma non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, dovendosi rispettare il principio del favor rei in caso di successione di leggi penali nel tempo.
- La richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quando provenga dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale e risulti incompatibile con la volontà di conservare la sospensione condizionale, deve essere letta come rinuncia a tale beneficio.
- Il giudice di appello, quando sia tempestivamente proposta una domanda di pena sostitutiva, non può arrestarsi a un rilievo astratto di incompatibilità con la sospensione condizionale, ma deve esaminare la richiesta nel merito secondo il procedimento previsto dall’art. 545-bis c.p.p.
- Le norme che disciplinano l’alternatività tra sospensione condizionale e pena sostitutiva escludono la contemporanea applicazione dei due istituti, ma non impediscono all’imputato di scegliere la sostituzione della pena rinunciando al beneficio sospensivo.
- La rinuncia alla sospensione condizionale è atto dispositivo inerente all’esecuzione della pena e può essere validamente compiuta dall’imputato personalmente o dal difensore munito di procura speciale.
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