Cassazione Civile, Ordinanza n. 31596/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una lite tributaria relativa alla TARSU per gli anni 2005-2009 su un'area destinata a parcheggio. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente; il Comune proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, è stata depositata rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte e richiesta congiunta di compensazione delle spese. Non emergono dal testo i contenuti specifici dei quattro motivi di ricorso, poiché la Corte non è entrata nell'esame di merito per intervenuta rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese processuali come richiesto concordemente dalle parti. Ha inoltre escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che tale previsione abbia natura eccezionale e non sia estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia; la disposizione, avendo natura eccezionale, non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la disciplina dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dal controricorrente determina l'estinzione del processo, senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando vi sia accordo delle parti in occasione della rinuncia al ricorso.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sussiste solo nei casi tipici previsti dalla legge e non può essere esteso al caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
- Le disposizioni aventi natura eccezionale in materia di contributo unificato non sono applicabili analogicamente oltre i casi espressamente contemplati.
Come è indicizzato
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