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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9025/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la decisione del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto all'imputato (art. 5 d.lgs. n. 74/2000), censurando la mancata applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000, norma che aumenta i termini prescrizionali di un terzo per i reati indicati nel decreto. Il ricorrente sosteneva che tale disposizione, entrata in vigore il 17/09/2011, si applicava ai fatti commessi il 30/12/2012 e comportava un diverso calcolo della prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha applicato l'art. 17, comma 1-bis (in combinato con gli artt. 157, 160 e 161 c.p. e le regole transitorie del d.l. convertito), ha calcolato il termine complessivo di prescrizione esteso in base all'aumento di un terzo e ha concluso che la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Individua il reato contestato all'imputato; è il reato soggetto al regime prescrizionale che va calcolato tenendo conto delle norme successive richiamate.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis

    Aumenta di un terzo i termini di prescrizione dei reati previsti dagli artt. da 2 a 10 del decreto; è applicabile ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. che l'ha introdotta e va integrata nel calcolo della prescrizione insieme agli artt. 157, 160 e 161 c.p.

  • codice penale, artt. 157, 160, 161

    Forniscono i criteri ordinari di computo della prescrizione (termini, decorrenza, interruzione/sospensione) che devono essere integrati con l'aumento di un terzo previsto dall'art. 17 del d.lgs. 74/2000, applicabile ratione temporis.

  • d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148 (disciplina transitoria)

    "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

    La disposizione transitoria stabilisce che l'aumento di un terzo si applica ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (17/09/2011); quindi è applicabile al reato commesso il 30/12/2012.

Massime di principio

  • Se una norma incriminatrice o una norma di computo della prescrizione viene modificata prima della commissione del fatto e la legge di modifica contiene disposizioni transitorie che la rendono applicabile ai fatti successivi all'entrata in vigore, l'aumento o la diminuzione dei termini prescrizionali va applicato ratione temporis al calcolo della prescrizione.
  • Il calcolo della prescrizione richiede l'integrazione delle regole ordinarie del codice penale (artt. 157, 160, 161 c.p.) con le eventuali disposizioni speciali che ne modificano la durata (es. art. 17 d.lgs. 74/2000); non applicare tali disposizioni può determinare l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Verificare sempre la data di entrata in vigore della norma modificativa e le clausole transitorie della legge di conversione: l'applicabilità ai fatti avvenuti dopo tale data è decisiva per stabilire se il termine prescrizionale è aumentato o meno.
  • Il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto di eventuali periodi di sospensione o interruzione (es. processi pendenti, atti interruttivi); la semplice scadenza teorica senza tali periodi può non riflettere la durata effettiva.
  • In caso di dubbio sull'applicazione temporale di una normativa che incide sulla prescrizione, l'errore del giudice nel non applicare la norma operativa ratione temporis può dar luogo all'annullamento della sentenza impugnata e al rinvio per un nuovo esame.

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