Risposta n. 461 del 31/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAspetti fiscali del servizio di car pooling aziendale tramite piattaforma informatica, ai fini IRPEF/IRES/IVA
Il quesito
La società istante chiede chiarimenti sul trattamento fiscale del car pooling aziendale: esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle utilità rese ai dipendenti, deducibilità dei costi per la società committente, irrilevanza delle somme condivise tra rider e driver, obblighi IVA/fatturazione sulle fee della piattaforma e tassazione/deducibilità dei premi o incentivi (buoni carburante o flexible benefit) collegati al servizio.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Agenzia ritiene che il car pooling descritto non integri un servizio di trasporto ex art. 51, comma 2, lett. d), TUIR, ma che le utilità in natura possano comunque rientrare nell’art. 51, comma 2, lett. f), TUIR se il servizio è messo volontariamente a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti per finalità di welfare; in tal caso i costi sono deducibili nei limiti dell’art. 100, comma 1, TUIR. Le somme scambiate tra rider e driver a titolo di mero rimborso spese non sono imponibili ai fini IVA; le fee della piattaforma sono invece corrispettivi soggetti a IVA ordinaria e fatturazione. I premi/incentivi in buoni carburante o altri benefit costituiscono reddito di lavoro dipendente salvo le specifiche esclusioni dell’art. 51 TUIR; per la società committente sono deducibili nei limiti dell’art. 100 TUIR se collegati al servizio di car pooling.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia accoglie in parte le tesi dell’istante: esclude l’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. d), ma riconosce la non imponibilità delle utilità in natura ai sensi della lett. f) per il car pooling aziendale volontario; ammette la deducibilità dei costi entro il limite del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente; considera fuori campo IVA i rimborsi spese tra utenti; assoggetta a IVA ordinaria le fee della piattaforma con obbligo di fattura anche semplificata/cumulativa nei limiti di legge; qualifica come reddito di lavoro dipendente i buoni carburante e gli altri incentivi in natura, salvo franchigia e altre esclusioni applicabili, e ne consente la deduzione ai fini IRES nei limiti dell’art. 100 TUIR.
Aspetti fiscali del servizio di car pooling aziendale
L’interpello riguarda il trattamento fiscale di un servizio di car pooling aziendale organizzato tramite una piattaforma software messa a disposizione da una società fornitrice. La questione coinvolge il regime dei benefit ai dipendenti, la deducibilità dei costi per le imprese committenti, l’IVA sulle fee del servizio digitale e il trattamento di eventuali incentivi riconosciuti agli utenti del sistema.
Fattispecie rappresentata
La società istante opera mediante una piattaforma web e app iOS/Android, denominata "Piattaforma Alfa", destinata alle aziende che intendono promuovere il car pooling tra i propri dipendenti. Il servizio consente a due o più persone di condividere un veicolo privato per un medesimo itinerario o parte di esso, senza corrispettivo per la prestazione di trasporto, mediante intermediari pubblici o privati.
Alfa predispone modelli contrattuali standardizzati con cui si impegna verso le società committenti a fornire:
- figure professionali necessarie nelle diverse fasi del progetto;
- software, applicazioni e materiali necessari all’operatività della piattaforma;
- attività di supporto per rendere fruibile la piattaforma e i servizi accessori ai dipendenti.
Il servizio è destinato in esclusiva alla generalità o a categorie di dipendenti della società committente, con finalità di riduzione dei costi di trasporto, miglioramento della sostenibilità ambientale, riduzione della congestione stradale e maggiore sicurezza, oltre che di benessere e efficienza lavorativa.
Quesiti posti dal contribuente
La società chiede chiarimenti su cinque profili:
- se le utilità in natura derivanti dal car pooling aziendale siano escluse dal reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera d), del TUIR;
- se i costi sostenuti dalla società committente per il servizio siano deducibili ai fini del reddito d’impresa e non soggetti ai limiti dell’articolo 95 del TUIR;
- se le somme percepite dai driver, anche sotto forma di credito per viaggi futuri o buoni carburante, e quelle movimentate tramite piattaforma siano irrilevanti ai fini IRPEF, redditi diversi e IVA;
- quali siano gli obblighi di fatturazione sulle fee dovute da driver e rider per l’uso della piattaforma;
- quale sia il trattamento fiscale dei premi/incentivi aziendali erogati in buoni carburante o altri flexible benefit connessi al car pooling, nonché la loro deducibilità IRES per la società committente.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
Secondo la società istante:
- il car pooling presenterebbe i requisiti per rientrare nell’articolo 51, comma 2, lettera d), del TUIR;
- i costi della piattaforma e del servizio sarebbero pienamente deducibili per la società committente;
- le somme versate dai rider ai driver costituirebbero meri rimborsi spese tra privati, non imponibili per nessuna categoria reddituale e fuori campo IVA anche se gestiti da un soggetto terzo con mandato di incasso e pagamento;
- le fee trattenute dalla piattaforma costituirebbero corrispettivi imponibili ai fini IRES e IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria e obbligo di fattura, anche semplificata se ne ricorrono i presupposti;
- i premi/incentivi in denaro sarebbero imponibili, mentre quelli in natura potrebbero beneficiare della soglia di esenzione prevista per i fringe benefit; per la società committente i costi sarebbero deducibili in base al collegamento negoziale con il rapporto di lavoro o, se a carico di Alfa, per inerenza all’attività propria della società fornitrice.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 51 del TUIR, sul principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e sulle esclusioni dal reddito;
- l’articolo 51, comma 2, lettera d), del TUIR, relativo alle prestazioni di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti;
- l’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, relativo all’utilizzazione di opere e servizi messi a disposizione del datore di lavoro per finalità di cui all’articolo 100, comma 1, TUIR;
- l’articolo 100, comma 1, TUIR, sulle spese di utilità sociale deducibili nei limiti del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente;
- l’articolo 95 del TUIR, richiamato dal contribuente in tema di costi del lavoro;
- l’articolo 49 e l’articolo 51, comma 3, del TUIR, sul principio di onnicomprensività e sulla soglia di euro 258,23 per beni e servizi;
- l’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973, in tema di ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
- gli articoli 2, 3, 6, 21, 21-bis e 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972, in materia IVA, momento di effettuazione dell’operazione e fatturazione;
- l’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015, sulla fattura elettronica;
- la risoluzione n. 135/E del 23 giugno 2003 e le circolari n. 326/1997, n. 238/2000, n. 28/E/2016, n. 18/E/2014 e n. 14/E/2019.
Valutazioni dell’Agenzia sul quesito 1
L’Agenzia esclude innanzitutto che il caso possa essere ricondotto alla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa Uber (C-434/15), poiché la documentazione contrattuale esclude espressamente che Alfa svolga un servizio di trasporto.
Richiama poi la lettera d) dell’articolo 51, comma 2, TUIR, che esclude dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi. Tale norma, secondo prassi consolidata, si riferisce ai servizi di trasporto casa-lavoro-casa, con il dipendente estraneo al rapporto con il vettore.
Nel caso di specie, tuttavia, il datore di lavoro, tramite la società istante, si limita a mettere a disposizione una piattaforma informatica e resta estraneo al rapporto con il vettore; pertanto non ricorrono i presupposti per qualificare il servizio come trasporto organizzato dal datore di lavoro ai sensi della lettera d).
L’Agenzia osserva però che può trovare applicazione la lettera f) del medesimo comma 2, relativa all’utilizzazione di opere e servizi messi a disposizione del datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità o a categorie di dipendenti per finalità riconducibili all’articolo 100, comma 1, TUIR.
Per l’accesso a tale esclusione, l’Agenzia richiama i requisiti già affermati dalla prassi:
- disponibilità del servizio alla generalità o a categorie di dipendenti;
- erogazione in natura e non in denaro;
- perseguimento di finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.
Poiché nel caso concreto il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti una piattaforma informatica su base volontaria, l’Agenzia conclude che l’utilità in natura derivante dal servizio di car pooling aziendale non genera reddito di lavoro dipendente.
Valutazioni dell’Agenzia sul quesito 2
Quanto ai costi sostenuti dalla società committente, l’Agenzia li ritiene deducibili, in quanto il servizio è messo volontariamente a disposizione della generalità dei dipendenti e risponde a finalità coerenti con quelle dell’articolo 100, comma 1, TUIR.
La deducibilità è però soggetta al limite quantitativo previsto dal citato articolo 100, comma 1: i costi sono deducibili nel limite complessivo del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi della società committente.
Valutazioni dell’Agenzia sul quesito 3
Con riferimento alle somme corrisposte dai rider ai driver a titolo di rimborso parziale delle spese di viaggio, l’Agenzia osserva che si tratta di accordi tra privati finalizzati a condividere il percorso casa-lavoro-casa tramite il veicolo privato del conducente, con importo calcolato tramite Tariffe ACI e in base al numero dei passeggeri.
Ne consegue che il driver non svolge, in tale contesto, un’attività economica rilevante; pertanto le somme corrisposte dal rider a titolo di rimborso spese non sono soggette a IVA per carenza dei presupposti impositivi.
L’Agenzia ritiene non imponibile ai fini IVA anche il caso in cui il trasferimento avvenga tramite una società terza che agisce in forza di un mandato con rappresentanza, senza diventare proprietaria o depositaria delle somme. Tali movimenti sono qualificati come mere movimentazioni di denaro, escluse dall’ambito IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972.
La risposta si riferisce espressamente alle sole somme trasferite come rimborso spese, al netto delle fee dovute dagli utenti alla società per l’uso della piattaforma.
Valutazioni dell’Agenzia sul quesito 4
Le fee trattenute dalla società per l’organizzazione del viaggio condiviso, la contabilizzazione delle spese e il trasferimento delle stesse sono considerate corrispettivi per una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633/1972.
L’IVA è dovuta con aliquota ordinaria e l’operazione si considera effettuata, in linea generale, al momento del pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, del d.P.R. n. 633/1972; se la fattura è emessa prima, prevale tale momento ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. Se la fee è trattenuta al termine di ogni viaggio, è in quel momento che l’operazione si considera effettuata.
Sulla documentazione fiscale, l’Agenzia conferma che le fee devono essere documentate con fattura ex articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972, da emettere entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione e con indicazione della data di effettuazione della prestazione.
È ammesso l’uso della fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis, ove ne ricorrano i presupposti, in particolare se l’importo non supera 400 euro. L’Agenzia non esclude neppure la fattura cumulativa mensile ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), purché le operazioni siano dettagliate e individuabili attraverso idonea documentazione.
Viene inoltre richiamato l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio per le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Valutazioni dell’Agenzia sul quesito 5
Per i premi o incentivi aziendali erogati in forma di buoni carburante o altri flexible benefit, l’Agenzia richiama il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Tali valori costituiscono in via generale reddito imponibile del percettore, salvo le specifiche esclusioni previste dall’articolo 51, commi 2 e 3, TUIR.
In particolare, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito se complessivamente non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il valore supera tale soglia, concorre interamente a formare il reddito.
Pertanto, i premi/incentivi in forma di buoni carburante erogati dalla società istante o dal datore di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono soggetti a ritenuta ex articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973, salvo che il valore non superi il limite di euro 258,23 o che ricorrano altre specifiche ipotesi di esclusione.
L’Agenzia sottolinea anche la necessità di un sistema di comunicazioni tra la società istante e il datore di lavoro per una corretta tassazione dei premi/incentivi erogati.
Quanto ai benefici in natura, l’Agenzia conferma che costituiscono reddito imponibile, se non rientrano nelle fattispecie escluse dai commi 2 e 3 dell’articolo 51 TUIR.
Sul versante IRES, i costi per i premi/incentivi collegati al servizio di car pooling aziendale sono deducibili nei limiti dell’articolo 100, comma 1, TUIR, poiché strettamente correlati a un servizio volontario messo a disposizione della generalità dei dipendenti e riconducibile alle finalità di utilità sociale richiamate dalla norma.
Conclusioni operative
La risposta dell’Agenzia delinea un quadro articolato:
- il car pooling aziendale descritto non è un servizio di trasporto collettivo ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera d), TUIR;
- le utilità in natura rese ai dipendenti possono però essere escluse dal reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), TUIR, se offerte alla generalità o a categorie di dipendenti e finalizzate a welfare aziendale;
- i costi sostenuti dalla società committente sono deducibili entro il limite del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente;
- i rimborsi spese tra rider e driver non scontano IVA, anche se gestiti tramite un intermediario con mandato con rappresentanza, perché si tratta di mere movimentazioni di denaro;
- le fee della piattaforma sono invece corrispettivi imponibili ai fini IVA, con obbligo di fattura e possibilità di fattura semplificata o cumulativa se ne ricorrono i presupposti;
- i buoni carburante e gli altri incentivi in natura costituiscono reddito di lavoro dipendente salvo la franchigia e le altre esclusioni previste dal TUIR, mentre i relativi costi sono deducibili per la società nei limiti dell’articolo 100 TUIR.
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