Cassazione Penale, Sentenza n. 8905/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e aveva inflitto la pena di 1 anno e 6 mesi e multa di 4.000 euro oltre alla confisca del denaro sequestrato. Il ricorso per cassazione, presentato dal difensore, deduceva: (i) vizio di motivazione e erronea qualificazione giuridica nonché errata quantificazione della pena (attacco generico e non corredato da elementi specifici); (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro, sostenendo che, trattandosi di mera detenzione ex art. 73, comma 5, la somma non può essere considerata profitto/ricavo del reato e dunque non confiscabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per genericità e per i limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Ha invece accolto il secondo motivo: la confisca disposta dal G.i.p. è stata motivata in modo insufficiente perché si è ritenuto il denaro "profitto" di pregresse cessioni senza provare il nesso di pertinenzialità tra le somme e l'attività di spaccio. Tuttavia, la Corte ha rilevato che, per effetto della modifica normativa (art. 4, co. 3-bis d.l. 15/9/2023, n. 123 conv. legge 13/11/2023, n. 159), l'art. 73, comma 5, è ora incluso tra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen.; pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente al profilo della confisca, affinché il G.i.p., in diversa composizione, valuti la sussistenza dei presupposti della confisca ex art. 240-bis.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La norma distingue le ipotesi più gravi (es. cessione) dalla mera detenzione (comma 5). La Corte richiama che, per la confisca ordinaria, occorre il nesso di pertinenzialità tra somme e attività di cessione; ma la modifica normativa ha inserito la fattispecie di cui al comma 5 tra i reati presupposto per la confisca per sproporzione (art. 240-bis).
codice di procedura penale, art. 444
procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
La sentenza di patteggiamento è pronunciata ai sensi di questa norma; tuttavia alcune misure (es. misure di sicurezza o confisca non concordata) restano sindacabili in cassazione.
codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Limita i motivi di cassazione avverso sentenze di patteggiamento: ammessi i motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica in caso di errore manifesto e illegalità della pena. Ciò ha portato la Corte a dichiarare inammissibile il primo motivo per genericità.
codice penale, art. 240
Norma che prevede la confisca quale misura patrimoniale: il G.i.p. aveva disposto la confisca con riferimento a questa disposizione, ma la Corte ha censurato la motivazione sul nesso tra denaro e reato.
codice penale, art. 240-bis
Prevede la confisca per sproporzione; la Corte ha rinviato al G.i.p. la valutazione di eventuale confisca ex art. 240-bis alla luce dell'estensione a tutela dei reati di cui all'art. 73, comma 5.
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, art. 4, comma 3-bis (conv. legge 13 novembre 2023, n. 159)
Ha modificato l'art. 85-bis del d.P.R. n. 309/1990 estendendo il novero dei delitti presupposto della confisca per sproporzione includendovi l'art. 73, comma 5; norma applicabile al fatto commesso il 23/6/2024.
Massime di principio
- La confisca di denaro sequestrato in reati legati a stupefacenti non è automatica: per la confisca ordinaria è necessario provare il nesso di pertinenzialità tra le somme e l'attività di cessione; mere presunzioni (stato di disoccupazione, assenza di spiegazioni) possono essere insufficienti.
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione solo nei limiti stabiliti dall'art. 448, co. 2-bis; censure generiche sulla qualificazione del reato o sulla determinazione della pena sono spesso inammissibili.
- Dalla modifica normativa del 2023, l'ipotesi di mera detenzione ex art. 73, comma 5, è stata inclusa tra i reati presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis: dunque il giudice dovrà valutare, caso per caso, l'eventuale sproporzione tra patrimonio e redditi leciti, oltre al tradizionale accertamento del nesso di pertinenzialità.
- Se la confisca non è parte dell'accordo di patteggiamento, essa resta sindacabile in Cassazione e il giudice di legittimità può annullare la disposizione sul punto e rinviare per nuovo giudizio limitatamente a quella misura.
- In presenza di più tipi di sostanze detenute contestualmente, il Tribunale può considerare un unico reato (non pluralità di reati) ai fini della determinazione della pena, se ricorrono i presupposti di unificazione (giurisprudenza consolidata).
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