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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19529/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22/12/2020 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato previsto dall'art. 491 c.p. per essere il reato estinto per prescrizione e aveva comunque condannato la Petrocelli al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione ed errata applicazione dell'art. 578 c.p.p., sostenendo che non poteva essere pronunciata condanna al risarcimento dei danni in assenza di una precedente sentenza di condanna e in caso di estinzione del reato per prescrizione; (2) motivazione contraddittoria e illogica rispetto agli artt. 581 e 576 c.p.p., censurando l'ammissibilità degli appelli delle parti civili per mancanza di specificità dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura: gli appelli delle parti civili (Ercolano, Allocca, Caputo) erano ammissibili perché nei motivi emergeva in modo inequivoco la richiesta di accertamento della responsabilità penale ai fini civili, con sufficiente specificità. Sul primo motivo ha dichiarato la manifesta infondatezza: la giurisprudenza (Sez. U.) consente al giudice dell'impugnazione, anche quando dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, di pronunciarsi sulle statuizioni civili e, se le parti civili hanno proposto impugnazione, di condannare l'imputato al risarcimento dei danni anche in assenza di una precedente sentenza di condanna; diversa sarebbe la soluzione ove mancasse l'impugnazione da parte delle vittime. Infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 491 cod. pen.

    Indica il reato contestato in primo grado; oggetto della pronuncia di estinzione per prescrizione da parte della Corte d'appello

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte come norma che attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere anche su questioni non decise nel precedente grado, permettendo la statuizione sulle responsabilità civili anche in assenza di precedente condanna penale quando le parti civili hanno impugnato

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura; la Corte lo ha valutato alla luce dell'art. 576 e della giurisprudenza, ritenendo infondata la pretesa che vieti in assoluto la condanna al risarcimento in sede di appello quando le parti civili hanno impugnato

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione e alle censure sull'ammissibilità dell'appello: attiene alle formalità e alle modalità di impugnazione e motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in cassazione: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese

  • Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 (Negri)

    Giurisprudenza richiamata che conferma il potere del giudice dell'impugnazione di decidere sulle statuizioni civili anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto

  • Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 (Massaria)

    Conferma la legittimazione della parte civile ad appellare la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato e il suo concreto interesse ad ottenere l'affermazione, anche virtuale, della responsabilità penale ai fini civili

  • Sez. 4, n. 14014 del 04/03/2015 e Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017

    Precedenti che, se applicati a ipotesi diverse (ad es. impugnazione esclusiva del P.M.), hanno ritenuto illegittima la condanna alle restituzioni e al risarcimento adottata in appello quando non vi fosse stata una precedente condanna

Massime di principio

  • La parte civile può appellare una sentenza di proscioglimento e ottenere, in appello, l'accertamento 'virtuale' della responsabilità penale ai soli fini civili; se l'appello delle parti civili è ammesso, il giudice d'appello può pronunciare anche sul risarcimento del danno nonostante l'estinzione del reato per prescrizione
  • La condanna al risarcimento in sede di appello è legittima quando le parti civili hanno effettivamente impugnato la sentenza di primo grado; se invece l'impugnazione è stata promossa solo dal P.M., la giurisprudenza ritiene illegittima la statuizione risarcitoria in assenza di precedente condanna
  • L'ammissibilità dell'appello richiede specificità dei motivi; tale specificità è valutata in relazione alla chiarezza delle ragioni esposte nella sentenza impugnata: la richiesta degli effetti civili può emergere anche implicitamente dai motivi se resa inequivocabile
  • Chi propone un ricorso in cassazione contro la sentenza che riconosce l'estinzione del reato rischia la condanna alle spese se il ricorso è rigettato; è dunque opportuno valutare la solidità delle censure, soprattutto rispetto alla giurisprudenza consolidata (Sez. U.)
  • In casi analoghi conviene verificare sempre: a) se le parti civili hanno effettivamente impugnato; b) la specificità dei motivi di impugnazione; c) la giurisprudenza applicabile rispetto al potere del giudice d'appello di statuire sulle questioni civili

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