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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12351/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione di stupefacente. Dal testo emerge che il nucleo del gravame era una censura sul giudizio di merito: la difesa sosteneva, in sostanza, una lettura alternativa degli elementi fattuali e probatori, contestando la ricostruzione dei fatti fondata sul rinvenimento di circa 40 grammi di hashish suddivisi in dosi e sulla presenza di materiale per il confezionamento. La Corte rileva però che le doglianze erano meramente rivalutative e quindi non deducibili in sede di legittimità, oltre a non evidenziare una vera illogicità manifesta della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse congrua e ragionevole, perché sorretta dal rinvenimento di 40 grammi circa di hashish già suddivisi in dosi e da materiale per il confezionamento, elementi idonei a fondare l'attribuzione dei fatti al ricorrente. Le doglianze difensive sono state qualificate come una mera richiesta di nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione: non è consentita una nuova valutazione del merito, ma solo il controllo su illogicità manifeste o vizi macroscopici della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una mera rivalutazione del compendio probatorio o per proporre una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
  • La censura di illogicità della motivazione è ammissibile solo quando il vizio sia macroscopico e percepibile ictu oculi; non rilevano minime incongruenze o omissioni non decisive, se la motivazione nel suo complesso è coerente e adeguata.
  • In presenza di una motivazione congrua che valorizzi elementi fattuali significativi, come il quantitativo di stupefacente suddiviso in dosi e il materiale per il confezionamento, la decisione di merito non è censurabile in cassazione se il ricorso si limita a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La prova della destinazione allo spaccio può essere desunta, in via di merito, da elementi sintomatici quali il confezionamento in dosi e la disponibilità di materiali funzionali alla divisione o preparazione della sostanza.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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