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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7892/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/07/2022 che aveva respinto l'appello avverso il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca dell'autovettura AUDI A2 targata CB797ZG. Il ricorrente contestava la legittimità dell'uso dell'art. 321, comma 2, c.p.p. per garantire l'esecuzione di una confisca prevista dall'art. 213, comma 4, del Codice della Strada, sostenendo che tale confisca ha natura di sanzione amministrativa accessoria e pertanto non può essere assicurata mediante la misura cautelare reale prevista dall'art. 321, comma 2, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del 6 luglio 2022. Ha concluso che la confisca prevista dall'art. 213, comma 4, cod. strada costituisce una sanzione amministrativa accessoria (non una confisca penale) e che l'art. 321, comma 2, c.p.p. può essere applicato solo per garantire l'esecuzione di una confisca di natura penale. Per la confisca amministrativa si applica la disciplina speciale dell'art. 224-ter cod. strada; il sequestro poteva eventualmente essere disposto soltanto ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. per finalità inibitorie (prevenzione di ulteriori reati), e non esclusivamente per la futura confisca amministrativa. Disposta la restituzione del veicolo Audi A2 targata CB797ZG e mandate le formalità di rito (art. 626 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Distinzione tra comma 1 (sequestro per finalità inibitorie/preventive) e comma 2 (sequestro finalizzato a garantire l'esecuzione di una confisca penale). La Corte ha ritenuto inapplicabile il comma 2 quando la confisca è di natura amministrativa.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Riferito al ruolo del Tribunale in funzione di giudice del riesame (competenza per l'ordinanza impugnata).

  • art. 213 cod. strada

    "sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice"

    La disposizione (anche per la rubricatura "Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa") è stata interpretata come prevedente una confisca di natura amministrativa accessoria, anche se disposta dal giudice penale nella sentenza di condanna.

  • art. 224-ter cod. strada

    Disciplina procedurale speciale per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca: l'agente/ organo accertatore procede al sequestro ai sensi dell'art. 213 nell'ambito di questa procedura amministrativa.

  • art. 626 c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (formalità per la restituzione del bene).

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 47318 del 14/07/2014 (Vasilev, Rv. 261062)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata in favore della qualificazione della confisca di cui all'art. 213 come sanzione amministrativa e della conseguente inapplicabilità dell'art. 321, comma 2, c.p.p.; conferma che la futura confisca, pur disposta dal giudice penale, mantiene natura amministrativa.

Massime di principio

  • La confisca prevista dall'art. 213, comma 4, cod. strada è da considerarsi sanzione amministrativa accessoria anche se disposta in una sentenza penale; ciò esclude l'applicazione del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. volto a garantire l'esecuzione di una confisca penale.
  • Per assicurare un bene in vista di una confisca amministrativa occorre seguire la disciplina speciale del Codice della Strada (art. 224-ter e connessi); il sequestro penale potrebbe essere utilizzato solo ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. se vi sono esigenze inibitorie o preventive adeguatamente motivate.
  • Quando si contesta un sequestro disposto esclusivamente per finalità di futura confisca amministrativa, è possibile chiedere l'annullamento avverso l'uso dell'art. 321, comma 2, c.p.p., richiamando la giurisprudenza che distingue la natura amministrativa della confisca ex art. 213.
  • In casi analoghi valutare sempre se la misura reale è stata adottata per finalità inibitorie/preventive (art. 321, comma 1) o esclusivamente per garantire una confisca: la motivazione e la finalità indicate dal giudice sono decisive per la legittimità della misura.
  • Anche se la confisca è disposta nella sentenza penale, la sua qualificazione sostanziale (penale vs amministrativa) determina la disciplina procedurale applicabile; la parte interessata può quindi invocare la disciplina speciale amministrativa per ottenere la restituzione del bene quando il sequestro sia stato adottato ingiustificatamente come strumento penale.

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