Cassazione Penale, Sentenza n. 2679/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto i ricorsi non inammissibili e ha rilevato l'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione. Non essendovi elementi per applicare una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., è stato dichiarato che il reato è estinto per prescrizione. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso nel reato contestato (art. 473 c.p., fatto del 01/08/2016). I motivi di impugnazione riguardano questioni di responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio, con particolare censura in ordine al mancato, o non effettivo, esame della dedotta negazione delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 473 cod. pen.
Indica la norma penale che disciplina il reato per il quale i ricorrenti erano stati condannati; la Corte non mette in discussione la qualificazione del fatto, ma constata che il reato è estinto per prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte osserva che, in assenza di elementi che consentano una pronuncia ex art. 129, comma 2, non è possibile procedere ad una diversa soluzione processuale e pertanto proclama l'estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio d'appello o di cassazione, risulta che è decorso il termine di prescrizione, il reato si estingue e la sentenza di condanna va annullata per estinzione del reato.
- La mancata o insufficiente considerazione di censure difensive (es. sul diniego delle attenuanti generiche) può rendere necessario verificare il decorso dei termini di prescrizione: se questi sono già trascorsi la Corte dichiarerà l'estinzione senza entrare nel merito della responsabilità.
- L'art. 129 c.p.p., comma 2, può consentire talvolta soluzioni alternative o adattive, ma richiede elementi specifici per essere applicata; in mancanza di tali elementi la conseguenza è l'estinzione del reato per prescrizione.
- L'annullamento senza rinvio comporta che non si procede a nuovo giudizio: la dichiarazione di estinzione per prescrizione pone fine al procedimento per il fatto contestato.
- In situazioni analoghe è fondamentale calcolare con precisione i termini di prescrizione e verificare eventuali interruzioni o sospensioni: la strategia difensiva dovrebbe sollevare e documentare tempestivamente questi profili.
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