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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-24/26

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 aprile 2026. — CV contro Procuratore generale presso la Corte d’Appello. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Articoli 6, 10 e 18 – Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso e diritto di essere sentiti – Normativa nazionale che prevede un mezzo di impugnazione straordinario, a favore della persona condannata in assenza, diretto ad ottenere l’annullamento della decisione di condanna divenuta definitiva – Mancato riconoscimento del diritto della vittima di essere informata della proposizione di tale impugnazione straordinaria e di quello di partecipare al relativo procedimento – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articoli 8 e 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad un equo processo – Articolo 54 della Carta dei diritti fondamentali – Divieto dell’abuso di diritto. — Causa C-24/26 PPU

Giurisprudenza europea62026CJ0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in via pregiudiziale d’urgenza, ha esaminato una disciplina italiana sull’impugnazione straordinaria della condanna in assenza e sulla posizione della vittima non costituita parte civile. Ha escluso che la direttiva 2012/29 imponga informazione e partecipazione della vittima a quel rimedio straordinario. Ha inoltre ritenuto compatibile con la direttiva 2016/343 una regola nazionale che consenta il nuovo processo in mancanza di prova diretta della volontaria sottrazione dell’imputato, trattandosi di una tutela più elevata ammessa dal diritto UE.

Rinvio pregiudiziale su vittime di reato e giudizio in assenza: compatibilità con il diritto UE della mancata informazione/partecipazione della vittima all’impugnazione straordinaria del condannato e della disciplina italiana sul diritto a un nuovo processo quando l’imputato si è volontariamente sottratto al procedimento.

La questione giuridica

Se, da un lato, gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostino a una disciplina nazionale che non prevede informazione né partecipazione della vittima non costituita parte civile all’impugnazione straordinaria proposta dal condannato in assenza per ottenere l’annullamento della condanna definitiva; e, dall’altro lato, se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta, ostino a una disciplina nazionale che richiede una prova diretta della volontaria sottrazione dell’imputato alla conoscenza del processo per negare il nuovo processo, escludendo che bastino comportamenti oggettivi e prove indirette.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la direttiva 2012/29 non impone, per la vittima non costituita parte civile, né l’obbligo di essere informata né il diritto di partecipare all’impugnazione straordinaria proposta dal condannato in assenza diretta ad annullare la condanna definitiva e a riaprire il merito, poiché tale procedimento incide sui diritti processuali dell’imputato e non sul merito del reato o sul danno della vittima. Ha inoltre affermato che la direttiva 2016/343 non osta a una disciplina nazionale più garantista che conceda il nuovo processo anche quando la sottrazione volontaria dell’imputato sia desunta solo da prova diretta, essendo gli Stati membri liberi di prevedere un livello di tutela più elevato rispetto agli standard minimi UE; tale scelta non integra abuso di diritto ai sensi dell’articolo 54 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2012/29/UE
  • Articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29/UE
  • Direttiva (UE) 2016/343
  • Articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 CEDU
  • Articolo 17 CEDU
  • Articolo 23 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

Rinvio pregiudiziale su condanna in assenza, vittima del reato e nuovo processo

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza della Corte d’appello di Roma in un procedimento penale a carico di CV, condannato in assenza per lesioni personali aggravate e rapina aggravata con violenza. La Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina italiana sull’impugnazione straordinaria avverso la condanna definitiva e sulle condizioni per procedere in assenza dell’imputato.

Fatti e procedimento principale

CV era stato arrestato in flagranza il 2 aprile 2022, aveva nominato un avvocato e aveva indicato un domicilio a Roma. Dopo il procedimento, il Tribunale ordinario di Roma lo aveva giudicato in assenza e lo aveva condannato il 23 ottobre 2023 a cinque anni e tre mesi di reclusione e a una multa di EUR 1500. La sentenza era divenuta irrevocabile il 14 aprile 2024.

Successivamente, CV, arrestato in esecuzione della pena, aveva proposto dinanzi alla Corte d’appello di Roma l’impugnazione straordinaria prevista dall’articolo 629-bis del codice di procedura penale, sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e chiedendo l’annullamento della sentenza e un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio ha dubitato della compatibilità della disciplina nazionale con le direttive 2012/29 e 2016/343 nonché con la Carta.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama anzitutto:

  • la direttiva 2012/29/UE, in particolare gli articoli 6, 10 e 18, relativi al diritto della vittima di ottenere informazioni, di essere sentita e di essere protetta;
  • la direttiva (UE) 2016/343, in particolare gli articoli 8 e 9, relativi al diritto di presenziare al processo e al diritto a un nuovo processo;
  • gli articoli 47 e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • in via di contesto, gli articoli 6 e 17 della CEDU.

Prima questione: posizione della vittima rispetto all’impugnazione straordinaria

La Corte ha riformulato la prima questione come diretta a stabilire se gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostino a una normativa nazionale che, nei casi in cui la vittima non si sia costituita parte civile, non prevede né l’obbligo di informarla dell’impugnazione straordinaria proposta dal condannato in assenza né la possibilità di partecipare al relativo procedimento.

Ragionamento della Corte

La Corte ha osservato che l’articolo 6 della direttiva 2012/29 garantisce alla vittima il diritto a ricevere determinate informazioni sul procedimento, ma tale diritto dipende dal ruolo riconosciuto alla vittima nel sistema processuale nazionale. In particolare, il diritto di essere informata sullo stato del procedimento ai sensi del paragrafo 2, lettera b), riguarda il procedimento penale avviato a seguito della denuncia del reato e non impone, in un sistema in cui la vittima può costituirsi parte civile ma non lo ha fatto, di informarla di un’impugnazione straordinaria proposta dall’imputato già condannato.

Quanto all’articolo 10, la Corte ha chiarito che il diritto della vittima di essere sentita opera nel corso del procedimento penale in funzione della partecipazione della vittima al processo e della raccolta degli elementi di fatto e di prova relativi al reato e al danno subito. L’impugnazione straordinaria in questione, invece, riguarda solo questioni processuali relative alle condizioni in cui è stata dichiarata l’assenza dell’imputato e non il merito del reato o del danno della vittima; pertanto, la vittima non è direttamente incisa da quel procedimento.

Quanto all’articolo 18, la Corte ha rilevato che tale disposizione tutela la vittima da vittimizzazione secondaria, intimidazione e ritorsioni, ma non conferisce un diritto autonomo a partecipare a un procedimento promosso solo per evitare o rimuovere gli effetti di una condanna in assenza. La possibilità che la vittima venga eventualmente risentita in un nuovo giudizio non modifica questa conclusione.

Infine, l’articolo 47 della Carta non aggiunge un obbligo ulteriore, poiché dagli atti non emerge che la vittima sia privata di una tutela giurisdizionale effettiva per il solo fatto di non essere informata o sentita nell’ambito di tale impugnazione straordinaria.

Seconda questione: nuovo processo e prova della volontaria sottrazione dell’imputato

La Corte ha riformulato la seconda questione come diretta a verificare se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta, ostino a una normativa nazionale che richieda una prova diretta della volontaria sottrazione dell’imputato alla conoscenza del processo per escludere il nuovo processo, non consentendo di fondarsi su prove indirette o su comportamenti oggettivi.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che la direttiva 2016/343 stabilisce norme minime e che il diritto di presenziare al processo può essere limitato se l’imputato è stato tempestivamente informato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, oppure se è stato rappresentato da un difensore incaricato. In caso di processo in assenza senza tali condizioni, l’interessato ha diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso che consenta di riesaminare il merito della causa.

La Corte ha precisato che, ai fini della valutazione della conoscenza del processo, il diritto dell’Unione non esige una prova diretta della volontaria sottrazione: sono rilevanti anche indizi precisi e oggettivi, purché il giudice nazionale accerti che l’interessato, pur consapevole dell’accusa e della pendenza del processo, abbia deliberatamente evitato di ricevere le informazioni. Tuttavia, la direttiva non impedisce agli Stati membri di offrire una tutela più ampia e quindi di adottare criteri probatori più favorevoli all’imputato, come quello che richiede la prova diretta della volontaria sottrazione.

Quanto all’articolo 54 della Carta, la Corte ha escluso che l’utilizzo del rimedio straordinario da parte del condannato in assenza integri di per sé un abuso di diritto. Tale rimedio fa valere il diritto a un equo processo e il diritto di presenziare al processo; non mira quindi a distruggere diritti o libertà riconosciuti dalla Carta.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • gli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, non ostano alla normativa nazionale italiana che, per la vittima non costituita parte civile, non prevede né informazione né partecipazione all’impugnazione straordinaria proposta dal condannato in assenza;
  • gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343, letti alla luce degli articoli 47 e 54 della Carta, non ostano alla normativa nazionale che, secondo l’interpretazione della giurisprudenza italiana, impone di accogliere l’impugnazione del condannato in assenza in mancanza di prova diretta della sua volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.

Principi di rilievo pratico

Per i professionisti, la pronuncia conferma che la direttiva sulle vittime non attribuisce, in via generale, un diritto di partecipazione a tutti i rimedi straordinari del condannato, se la vittima non ha assunto lo status processuale previsto dal diritto nazionale. Sul versante del processo in assenza, la Corte ribadisce che il diritto UE fissa standard minimi e consente agli Stati membri di adottare soluzioni più garantiste per l’imputato, senza che ciò configuri abuso del diritto.

Come è indicizzato

Materiediritti delle vittime di reatoprocesso penale in assenzapresunzione di innocenzatutela giurisdizionale effettivaabuso del diritto

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