Cassazione Penale, Sentenza n. 27414/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a seguito della rinuncia all'impugnazione manifestata dalla ricorrente con atto del 21 giugno 2025, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, ex art. 616 c.p.p., della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., solo con riferimento ad alcuni reati indicati (n. 60 e n. 65 e i reati oggetto dell'ordinanza n.49) mentre aveva respinto o dichiarato inammissibile il riconoscimento per il resto. In Cassazione la ricorrente deduceva inosservanza e erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che le ventinove sentenze indicate nel ricorso fossero espressione di un unico disegno criminoso e che, quindi, dovesse essere riconosciuta la continuazione per l'intero elenco di reati. Il motivo era proposto nei limiti dell'art. 173 disp. att. c.p.p. e di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione fra reati già giudicati; il giudice dell'esecuzione valuta la sussistenza della continuazione con riferimento agli atti a sua conoscenza e può riconoscerla parzialmente
art. 81 cod. pen.
Disciplina l'unità del disegno criminoso quale presupposto della continuazione; la ricorrente deduceva errata applicazione di questa norma nella limitata ricognizione operata dal giudice dell'esecuzione
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; in questo caso è stato richiamato per censurare presunte violazioni di norme sostanziali e processuali (art. 81 e 671)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso è stato riprodotto nei limiti consentiti
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Consente di imporre, in caso di inammissibilità, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; qui la Corte ha comminato euro 500
Cass. Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 (Arena), Rv. 267373
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373
Giurisprudenza citata a sostegno del principio per cui l'art. 616 c.p.p. si applica indifferentemente per tutte le cause di inammissibilità; conferma la possibilità di irrogare la sanzione anche in caso di rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; la dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. a titolo di somma a favore della Cassa delle ammende
- In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.) è rimesso alla valutazione del giudice dell'esecuzione che può riconoscerla parzialmente sulla base degli elementi a sua disposizione; decisioni anteriori della cognizione costituiscono elemento probatorio ma non vincolano automaticamente il giudice dell'esecuzione
- Il corretto inquadramento della continuazione richiede l'accertamento dell'unità del disegno criminoso (art. 81 c.p.); per ottenere il riconoscimento è necessario dimostrare il nesso soggettivo e oggettivo tra le condotte rilevanti
- In Cassazione i mezzi di censura sono disciplinati dall'art. 606 c.p.p.; molte questioni sostanziali (come l'applicazione di art. 81 c.p. e 671 c.p.p.) possono essere sollevate per vizio di diritto, ma l'efficacia del gravame può venir meno se il ricorrente rinuncia all'appello
- Prassi consigliata: raccogliere e sottoporre al giudice dell'esecuzione tutta la documentazione che dimostri l'unità del disegno criminoso e, se si ritiene di impugnare, evitare rinunce premature per non perdere la sede di Cassazione e per evitare sanzioni pecuniarie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27337/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27338/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27339/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27340/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27341/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27342/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →