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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13391/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al giudice tributario, di un avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, notificato a seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale presupposta. La contribuente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella. In primo grado il ricorso veniva accolto per mancata prova della notifica; in appello la decisione veniva riformata, ritenendosi sufficiente la documentazione prodotta dall’agente della riscossione in copia conforme e reputandosi generico il disconoscimento della contribuente. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c.: ha sostenuto che la CTR avrebbe erroneamente applicato i criteri di disconoscimento previsti per le riproduzioni ex art. 2712 c.c., invece di quelli dell’art. 2719 c.c., che non richiederebbero una specifica indicazione analitica delle difformità; ha inoltre contestato che l’agente della riscossione fosse stato considerato pubblico ufficiale, idoneo a certificare la conformità all’originale delle copie prodotte. Nel motivo è stata anche richiamata, in modo ulteriore, la questione del mancato perfezionamento della notifica della cartella per soggetto non legittimato e compiuta giacenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che il disconoscimento delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. deve essere chiaro, univoco e specifico quanto al documento contestato e ai profili di difformità rispetto all’originale, non essendo sufficienti formule generiche o clausole di stile. Ha inoltre osservato che, quando l’agente della riscossione deposita copie della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento con numero identificativo della cartella, il giudice non può escluderne automaticamente ogni efficacia probatoria, ma deve valutarle insieme alle contestazioni specifiche e agli altri elementi istruttori, attribuendo rilievo anche all’attestazione di conformità resa dall’agente stesso. Quanto all’art. 2697 c.c., la Corte ha escluso che la CTR avesse invertito l’onere della prova, rilevando che la censura mirava in realtà a un riesame delle prove, non consentito in sede di legittimità. La parte del motivo relativa ad altre questioni sulla notificazione è stata considerata estranea alla censura formulata e, comunque, non specificamente devoluta contro la statuizione di assorbimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973

    norma richiamata come base dell’avviso di intimazione impugnato, successivo al mancato pagamento della cartella presupposta

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove

  • art. 2712 c.c.

    la ricorrente sostiene che non fosse la norma applicabile al disconoscimento delle copie prodotte

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della copia fotostatica deve essere specifico e chiaro; il giudice valuta le difformità contestate e la documentazione disponibile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato formalmente proposto per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per distinguere il sindacato sulla valutazione delle prove dal vizio di violazione dell’onere della prova

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • Il disconoscimento di copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. è inefficace se formulato in modo generico: occorre indicare in modo chiaro il documento contestato e gli specifici profili di difformità dall’originale.
  • Quando l’agente della riscossione produce copie di atti o avvisi di ricevimento con attestazione di conformità, il giudice non può negare automaticamente valore probatorio alla documentazione, ma deve valutarla insieme alle contestazioni specifiche e agli altri elementi istruttori.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice ripartisce erroneamente l’onere della prova; se la doglianza mira invece a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, il vizio non è quello dell’onere della prova ma, eventualmente, quello motivazionale nei limiti consentiti.
  • Una censura che investa questioni dichiarate assorbite deve colpire espressamente la statuizione di assorbimento; altrimenti la questione resta estranea al motivo di ricorso.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla prova in un nuovo esame del merito delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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