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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25601/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP di Latina del 12/12/2024 che ha convalidato il provvedimento del Questore del 04/12/2024 disponente l'obbligo di presentazione in questura per cinque anni. Il ricorrente ha dedotto la violazione del termine a difesa (art. 6, l. n. 401/1989) perché la notifica del provvedimento questorile è avvenuta il 10/12/2024 alle 13:51 e la convalida del GIP è stata emessa il 12/12/2024 alle 9:11, prima quindi del decorso delle 48 ore previste. Il ricorrente ha altresì prodotto, mediante PEC, una memoria difensiva il 12/12/2024 alle 12:44 (entro il termine delle 48 ore) che non risulta considerata dal giudice; si è quindi lamentata l'omessa valutazione delle deduzioni difensive e il mancato rispetto del termine indispensabile per esercitare il diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'indispensabile termine di 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa e la mancata considerazione della memoria difensiva tempestivamente inviata. Per tale motivo ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. della convalida disposta dal GIP e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha inoltre dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 04/12/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione; resta intatta la parte amministrativa relativa al divieto di accesso ad impianti/manifestazioni. La cancelleria è incaricata di comunicare il dispositivo al Questore di Latina.

Norme richiamate

  • L. 17 maggio 1989, n. 401, art. 6

    Il termine di difesa decorre dalla notifica del provvedimento amministrativo; il destinatario ha diritto di esaminare gli atti e presentare memorie entro 48 ore, termine ritenuto indispensabile e incomprimibile prima della convalida giudiziale.

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    L'inosservanza del termine di difesa che impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa integra una nullità generale sancita dall'art. 178 c.p.p., con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida nella parte relativa alla misura impugnata.

  • Codice di procedura penale, art. 182

    Richiamato come criterio sulle condizioni di deducibilità della nullità generale in regime intermedio: in giurisprudenza è indicato che la violazione del termine può non inficiare la convalida se successivamente notificata e se il destinatario non allega un concreto pregiudizio causale.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale del provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo: tale termine è indispensabile per l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • Se l'interessato esercita il contraddittorio cartolare entro le 48 ore (ad es. mediante PEC), il giudice è obbligato a prendere in considerazione le deduzioni difensive e a darne conto nell'ordinanza di convalida; l'omessa considerazione integra violazione del diritto di difesa.
  • La violazione del termine di 48 ore e la mancata valutazione delle deduzioni possono comportare nullità generale dell'ordinanza di convalida (art. 178 lett. c) c.p.p.) e l'annullamento senza rinvio della parte cautelare impugnata, con cessazione dell'efficacia della misura imposta dal Questore nella parte convalidata.
  • Resta ferma la possibilità che, in casi particolari e secondo precedenti giurisprudenziali, la nullità non inficia la convalida se l'atto è comunque successivamente notificato e il destinatario non dimostra un concreto pregiudizio derivante dalla violazione del termine.
  • Pratica consigliata per il difensore: conservare e documentare le ricevute di notifica e i timestamp di PEC, chiedere espressamente al giudice l'annotazione della avvenuta tempestiva trasmissione delle deduzioni e, se la convalida è già intervenuta prima delle 48 ore, proporre impugnazione per far valere la nullità prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p.

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