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Sentenza

Sentenza n. 2241/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4200/2025 del 21/11/2025 del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202601074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4200/2025 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 6 gennaio 2026. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per il valore complessivo di 1.000 euro, oltre agli accessori dovuti, e aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta. La ricorrente deduceva il mancato adempimento nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha preso atto della documentazione prodotta dal Ministero, dalla quale risultava che l'Amministrazione aveva liquidato le spese legali con decreto del 24 febbraio 2026 e aveva accreditato, il 23 febbraio 2026, l'importo dovuto sul borsellino elettronico della ricorrente, comunicando l'adempimento al difensore il 26 febbraio 2026. Poiché l'integrale soddisfazione del credito era intervenuta prima dell'avvio del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. In considerazione della anteriorità dell'adempimento rispetto alla proposizione del ricorso, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in 189 euro, oltre accessori di legge, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e della relativa Tabella n. 16.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto riconosciuto alla docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nella sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 D.L. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.

    La ricorrente ha richiamato il decorso del termine dilatorio quale presupposto per agire esecutivamente nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    La disposizione, richiamata dall'art. 22 della legge n. 724/1994, è stata indicata nella sentenza del giudice del lavoro per la determinazione degli accessori dovuti sul credito.

  • art. 22 legge n. 724/1994

    La disposizione richiama il criterio previsto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per gli accessori dovuti sul credito riconosciuto.

  • D.M. n. 55/2014

    Il decreto ministeriale è stato applicato per la liquidazione delle spese di lite, con riferimento alla Tabella n. 16 dell'Allegato n. 1.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza non può proseguire quando, prima della sua instaurazione, l'amministrazione abbia integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio.
  • Ai fini della regolazione delle spese, l'adempimento integrale intervenuto prima della proposizione del ricorso di ottemperanza giustifica la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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