Sentenza del 07/05/2018 n. 2058 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Avviso di iscrizione ipotecaria - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendo che tale atto fosse immediatamente contestabile. La questione riguardava la riconducibilità della comunicazione tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e la sussistenza di un interesse concreto e attuale ad agire.
La decisione
La comunicazione preventiva non è stata ritenuta impugnabile. Essa non rientra tra gli atti elencati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e non produce, di per sé, effetti sulla situazione patrimoniale del contribuente. Si tratta soltanto di un invito a pagare il debito tributario, prima dell'eventuale iscrizione ipotecaria. Pertanto manca un interesse concreto e attuale all'impugnazione. È stato inoltre precisato che l'Agenzia delle Entrate è il soggetto creditore, mentre l'Agente della riscossione opera come soggetto distinto incaricato della riscossione.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non essendo ricompresa nell'elenco e non avendo effetti lesivi immediati, non può essere impugnata autonomamente.
Massime di principio
- Un atto tributario può essere impugnato autonomamente solo se rientra tra quelli previsti dalla legge o se produce un effetto immediatamente lesivo sulla posizione del contribuente.
- Una comunicazione preventiva o un semplice invito a pagare, privo di effetti esecutivi o patrimoniali immediati, normalmente non determina un interesse concreto e attuale ad agire.
- La contestazione può diventare rilevante quando viene adottato l'atto successivo effettivamente lesivo, come l'iscrizione ipotecaria, purché sussistano i presupposti processuali e sostanziali per impugnarlo.
- Occorre distinguere il soggetto titolare del credito tributario dall'Agente della riscossione: il primo è l'ente creditore, il secondo svolge l'attività di riscossione su incarico.
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