Cassazione Civile, Ordinanza n. 13834/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato dirigenziale intercorso tra una società municipalizzata e una dirigente cessato il 31.10.2016. La lavoratrice ha chiesto il pagamento del trattamento di fine rapporto, sostenendo che gli accordi transattivi intervenuti tra le parti (conciliazione giudiziale del 27.4.2016 e conciliazione sindacale del 21.10.2016) non avessero compreso una rinuncia al TFR. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo che in entrambi gli accordi il TFR fosse espressamente salvo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato gli accordi, omettendo di considerare integralmente la clausola n. 7 del verbale del 27.4.2016, la clausola successiva e il rapporto tra i due accordi, e che la transazione avrebbe invece comportato rinuncia al TFR maturato fino al 31.3.2016 ai sensi dell'art. 2113 c.c.; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme in tema di prova e documentazione retributiva, sostenendo che le buste paga prodotte dimostrassero il pagamento di anticipi sul TFR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva dato un'interpretazione letterale e teleologica plausibile e логicamente coerente degli accordi, valorizzando le espressioni che facevano salvo il diritto alla competenza di fine rapporto e la verifica contabile del TFR finale, e osservando che la transazione riguardava le differenze retributive senza comprendere il TFR. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; inoltre ha rilevato che il giudice di merito aveva accertato l'assenza di prova del pagamento di anticipi del TFR, poiché le buste paga non erano sottoscritte dalla lavoratrice e non era provata nemmeno la loro consegna. È stata anche respinta la domanda della controricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di mala fede o colpa grave. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto richiede il rispetto dei canoni legali di ermeneutica; in cassazione il sindacato è limitato alla verifica della loro corretta applicazione e della coerenza logica della motivazione.
art. 1363 c.c.
La clausola va interpretata nel contesto complessivo dell'accordo; non è consentito isolare singole espressioni senza coordinamento con le altre pattuizioni.
art. 2113 c.c.
La ricorrente invocava la rinuncia della lavoratrice al TFR; la Corte, però, ha accertato che dagli accordi non risultava una rinuncia a tale competenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione dei fatti o delle prove.
art. 39 L. 133/2008
Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata in tema di prova e trattamento retributivo.
art. 20 d.P.R. 1124/1965
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non entra nel merito della relativa disciplina perché dichiara inammissibile la censura come rivalutazione del merito.
artt. 1 e 2 L. 4/1953
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prova documentale delle retribuzioni.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel secondo motivo sul tema delle presunzioni e della prova del pagamento di anticipi del TFR.
artt. 228 e 232 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione al valore probatorio delle scritture e delle buste paga; la Corte ritiene la censura inammissibile perché volta a rimettere in discussione l'accertamento di merito.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede la prova di mala fede o colpa grave, non ravvisata nel caso concreto.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione degli accordi negoziali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici o una motivazione illogica o incoerente.
- Quando una clausola contrattuale è ragionevolmente suscettibile di più letture, non è consentito in sede di legittimità sostituire la propria interpretazione a quella scelta dal giudice di merito se questa è plausibile.
- L'interpretazione dell'accordo deve essere svolta in modo complessivo e coordinato, attribuendo rilievo al testo considerato nel suo insieme e alla funzione concreta perseguita dalle parti.
- La deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuova valutazione del fatto o della prova, pena l'inammissibilità del motivo di ricorso.
- La prova dell'avvenuto pagamento di somme retributive o di anticipi sul TFR non può desumersi automaticamente da buste paga non sottoscritte e non provatamente consegnate; il relativo accertamento appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente motivato.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la concreta emersione di mala fede o colpa grave della parte soccombente.
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