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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9000/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, denunciando in sintesi: vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi per il porto e la detenzione di arma da fuoco (contestando l'interpretazione di conversazioni ambientali e la ricostruzione della presenza e disponibilità dell'arma); mancata o insufficiente motivazione circa l'aggravante prevista dall'art. 416‑bis comma 1 (metodo e agevolazione mafiosa); carenza di gravi indizi per la tentata estorsione (contestando l'identificazione della persona offesa e la prova indiziaria); e illogicità nella valutazione delle esigenze cautelari e nell'assenza di un profilo individuale delle esigenze preventive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli: ha ritenuto che in sede cautelare sia richiesta solo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (non la prova piena) e che il Tribunale avesse dato motivazione coerente e non manifestamente illogica. La Corte ha ritenuto adeguata la valutazione delle conversazioni ambientali (da cui emergerebbe la presenza e il maneggio di un'arma), la considerazione delle dichiarazioni del collaboratore Pipolo sul ruolo di Naturale Ciro nel sodalizio e la sussistenza dell'aggravante mafiosa; ha altresì ritenuto sussistente la gravità indiziaria per la tentata estorsione. Ha confermato l'attualità delle esigenze cautelari (anche alla luce della presunzione relativa di pericolosità collegata all'aggravante mafiosa). Infine ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Distinzione tra il diverso grado di valutazione degli indizi in sede cautelare e in sede di merito: in cautela non è richiesta la prova piena né la particolare qualificazione degli indizi prevista dal comma 2; la Cassazione richiama i commi terzo e quarto (ma non il comma 2) tramite l'art. 273 co.1‑bis

  • art. 273 cod. proc. pen.

    comma 1 bis citato nel provvedimento

    L'art. 273 comma 1‑bis richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 ma non il comma 2, confermando che per l'adozione di misure cautelari è sufficiente la sussistenza di gravi indizi e non la qualificazione speciale prevista per il giudizio di merito

  • art. 416‑bis comma 1 cod. pen. (aggravante)

    La Corte ha ritenuto che le conversazioni intercettate e le dichiarazioni del collaboratore possano essere valorizzate per ritenere sussistente l'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa; l'aggravante comporta inoltre una presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e

    Richiamata in rapporto ai limiti del sindacato in Cassazione: il ricorso per cassazione è ammissibile quando denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non sono ammissibili censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti senza vizio di diritto

  • art. 94 comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata in ordine agli adempimenti successivi alla decisione (provvedimenti amministrativi/procedurali in cancelleria)

Massime di principio

  • In sede cautelare la valutazione degli indizi richiede la sussistenza di "gravi indizi" e non la prova piena: quindi è legittimo basare la misura su elementi indiziari valutati nella loro complessità purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
  • Le intercettazioni ambientali, se interpretate in modo ragionevole e contestualizzato, possono costituire elemento idoneo a fondare la gravità indiziaria, anche in relazione a reati connessi all'uso o al porto di armi.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valorizzate insieme ad altri indizi per attribuire ruoli nel sodalizio e per valutare l'aggravante per finalità mafiose; il combinato di più elementi indiziari può giustificare una presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari.
  • La contestazione dell'identità della persona offesa o singole difficoltà probatorie richiedono una nuova valutazione probatoria nel merito: in sede di legittimità cautelare tali censure che sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio sono difficilmente fondate se il giudice di merito ha motivato in modo coerente.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione; una mera diversa interpretazione dei fatti non è sufficiente.

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