Cassazione Penale, Sentenza n. 9000/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, denunciando in sintesi: vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi per il porto e la detenzione di arma da fuoco (contestando l'interpretazione di conversazioni ambientali e la ricostruzione della presenza e disponibilità dell'arma); mancata o insufficiente motivazione circa l'aggravante prevista dall'art. 416‑bis comma 1 (metodo e agevolazione mafiosa); carenza di gravi indizi per la tentata estorsione (contestando l'identificazione della persona offesa e la prova indiziaria); e illogicità nella valutazione delle esigenze cautelari e nell'assenza di un profilo individuale delle esigenze preventive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli: ha ritenuto che in sede cautelare sia richiesta solo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (non la prova piena) e che il Tribunale avesse dato motivazione coerente e non manifestamente illogica. La Corte ha ritenuto adeguata la valutazione delle conversazioni ambientali (da cui emergerebbe la presenza e il maneggio di un'arma), la considerazione delle dichiarazioni del collaboratore Pipolo sul ruolo di Naturale Ciro nel sodalizio e la sussistenza dell'aggravante mafiosa; ha altresì ritenuto sussistente la gravità indiziaria per la tentata estorsione. Ha confermato l'attualità delle esigenze cautelari (anche alla luce della presunzione relativa di pericolosità collegata all'aggravante mafiosa). Infine ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Distinzione tra il diverso grado di valutazione degli indizi in sede cautelare e in sede di merito: in cautela non è richiesta la prova piena né la particolare qualificazione degli indizi prevista dal comma 2; la Cassazione richiama i commi terzo e quarto (ma non il comma 2) tramite l'art. 273 co.1‑bis
art. 273 cod. proc. pen.
comma 1 bis citato nel provvedimento
L'art. 273 comma 1‑bis richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 ma non il comma 2, confermando che per l'adozione di misure cautelari è sufficiente la sussistenza di gravi indizi e non la qualificazione speciale prevista per il giudizio di merito
art. 416‑bis comma 1 cod. pen. (aggravante)
La Corte ha ritenuto che le conversazioni intercettate e le dichiarazioni del collaboratore possano essere valorizzate per ritenere sussistente l'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa; l'aggravante comporta inoltre una presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e
Richiamata in rapporto ai limiti del sindacato in Cassazione: il ricorso per cassazione è ammissibile quando denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non sono ammissibili censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti senza vizio di diritto
art. 94 comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in ordine agli adempimenti successivi alla decisione (provvedimenti amministrativi/procedurali in cancelleria)
Massime di principio
- In sede cautelare la valutazione degli indizi richiede la sussistenza di "gravi indizi" e non la prova piena: quindi è legittimo basare la misura su elementi indiziari valutati nella loro complessità purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
- Le intercettazioni ambientali, se interpretate in modo ragionevole e contestualizzato, possono costituire elemento idoneo a fondare la gravità indiziaria, anche in relazione a reati connessi all'uso o al porto di armi.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valorizzate insieme ad altri indizi per attribuire ruoli nel sodalizio e per valutare l'aggravante per finalità mafiose; il combinato di più elementi indiziari può giustificare una presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari.
- La contestazione dell'identità della persona offesa o singole difficoltà probatorie richiedono una nuova valutazione probatoria nel merito: in sede di legittimità cautelare tali censure che sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio sono difficilmente fondate se il giudice di merito ha motivato in modo coerente.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione; una mera diversa interpretazione dei fatti non è sufficiente.
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