Sentenza del 31/08/2022 n. 25631 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso TARSU per gli anni 2010-2012 per Euro 23.914,00: si contestava l'illegittimità delle tariffe perché approvate con determina del Sindaco e non dal Consiglio comunale, l'errata ripartizione delle spese e l'indebita inclusione di aree scoperte di mq 4.228 destinate all'esposizione di auto come imponibili
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi cinque motivi del Comune, ritenendo che la CTR avesse deciso su questioni non riproposte in appello (formazione del giudicato interno) e avesse erroneamente escluso la tassabilità delle aree scoperte. Ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Compensate le spese del giudizio di merito; la contribuente è condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità al Comune (importo liquidato).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993
La TARSU si applica a chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibite; la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività dei rifiuti per aree operative, superabile con prova contraria. La Corte ha richiamato questo principio per affermare la tassabilità delle aree espositive di auto, in mancanza di prova contraria e di istanza amministrativa di esclusione.
L. n. 549 del 1995
Richiamata nella contestazione normativa relativa alla disciplina delle tariffe e della tassazione sui rifiuti; la Corte ha valutato la questione in combinato con il D.Lgs. n. 507/1993 ma ha escluso che la CTR potesse pronunciarsi su questioni non dedotte in appello.
D.L. 25 novembre 1996, n. 599, art. 2, comma 4-bis, conv. L. 24 gennaio 1997, n. 5
Richiamato nel quadro storico-normativo relativo all'esclusione delle aree pertinenziali/operative e alle modifiche della disciplina delle superfici scoperte; usato dalla Corte per ricostruire la distinzione tra aree operative e pertinenziali.
Codice di Procedura Civile
artt. 5, 91, 99, 112, 346, 360, 378, 384
Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione) invocato per plurimi profili: ultrapetita e travalicamento del principio del rilievo dei motivi di gravame (art. 99 e 112 c.p.c.), formazione del giudicato interno (art. 346 c.p.c.), omessa o contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 comma 1 n.5), disciplina sulle memorie e notifiche in cassazione (art. 378 c.p.c.), e possibilità di decidere nel merito senza rinvio (art. 384 c.p.c., comma 2). La Corte ha ritenuto sussistenti i profili di ultrapetita e motivazione insufficiente e ha deciso nel merito senza rinvio.
Massime di principio
- In sede di gravame non è consentito far valere per la prima volta questioni di merito non dedotte nell'atto di appello: la loro mancata riproposizione determina la formazione del giudicato interno e impedisce al giudice d'appello di decidere su quei punti (rischio di decisione ultrapetita).
- Le tariffe comunali per la TARSU devono essere impugnate entro i limiti delle censure proposte; il Comune può appellare e poi cassazione può annullare decisioni d'appello che travalichino i motivi di gravame.
- Per la tassabilità delle aree scoperte conta la natura operativa e l'idoneità a produrre rifiuti: la norma opera una presunzione iuris tantum di produttività basata sulla semplice disponibilità e destinazione funzionale dell'area (es. aree espositive o parcheggi frequentati).
- La presunzione di produttività è superabile solo con prova contraria adeguata e, secondo la giurisprudenza, le circostanze escludenti devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e documentate con elementi obiettivi; la mera deduzione in sede contenziosa senza prova amministrativa non è sufficiente.
- Se il contribuente non ha presentato in sede amministrativa la richiesta di esclusione o non ha fornito prove oggettive dell'inidoneità dell'area a produrre rifiuti, la presunzione di produttività opera a suo sfavore e l'area può essere ritenuta imponibile.
- In controversie con questioni giuridiche complesse, la Corte può compensare le spese del grado di merito; tuttavia, la parte soccombente in Cassazione può essere condannata a sostenere le spese di questo giudizio.
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