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Sentenza

Sentenza n. 1566/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione e atti di una procedura negoziata per la concessione triennale del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse da incidenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 80 punti contro gli 85 dell'aggiudicataria, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo anche il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento del danno e l'accesso alla documentazione non ostesa. Ha dedotto: l'omessa esclusione dell'aggiudicataria per asseriti gravi illeciti professionali, collegati a un procedimento penale, a provvedimenti adottati da altre amministrazioni e a un'annotazione nel Casellario ANAC; l'erronea attribuzione dei punteggi alla propria offerta tecnica per i subcriteri A.1, relativo al personale operativo, A.2, relativo alle linee telefoniche, e C, relativo all'equilibrio economico del servizio; la violazione dell'autovincolo derivante dalla lex specialis, della par condicio e dei principi di affidamento; l'omesso soccorso istruttorio; l'illegittimità della motivazione e delle valutazioni della commissione. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la ricorrente avrebbe falsamente dichiarato la disponibilità di un Centro Logistico Operativo nel territorio comunale e che, comunque, avrebbe dovuto perdere il punteggio attribuito per tale elemento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tardive e inutilizzabili le produzioni documentali depositate oltre il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile nel rito appalti. Nel merito, ha respinto la censura relativa ai gravi illeciti professionali dell'aggiudicataria: il procedimento penale e il provvedimento del Comune di Brescia risalivano a oltre tre anni prima; il provvedimento della Provincia di Benevento era stato caducato dalla stessa amministrazione dopo un'ordinanza cautelare; l'annotazione ANAC era stata annullata giudizialmente. Ha inoltre escluso che la stazione appaltante fosse tenuta a una motivazione analitica quando non avesse ritenuto compromessa l'affidabilità dell'operatore. Ha accolto le censure sui punteggi della ricorrente principale, rilevando che per il subcriterio A.1 dovevano essere riconosciuti 15 anziché 12 punti, poiché la documentazione dimostrava l'impiego di 22 unità, e che per il subcriterio C spettavano 10 anziché 6 punti, essendo stati indicati i costi standard più bassi secondo il parametro previsto dal disciplinare. Ha invece confermato i 2 punti attribuiti per il subcriterio A.2, poiché l'offerta indicava 20 linee mobili utilizzabili in caso di guasto; ha escluso il ricorso al soccorso istruttorio per carenze relative all'offerta tecnica, anche in ragione della lex specialis. Ha ritenuto fondato il ricorso incidentale nella parte relativa alla mancata dimostrazione della disponibilità del Centro Logistico Operativo. Gli accordi generali, i contratti e le fatture prodotti non provavano la sicura disponibilità giuridica del CLO per la specifica gara; il preventivo riferito alla procedura non attribuiva tale disponibilità. Poiché il CLO costituiva un requisito di esecuzione rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio, la ricorrente non avrebbe dovuto ottenere i 10 punti del subcriterio D. La conseguente rettifica avrebbe comunque lasciato invariata la sua seconda posizione, determinando il difetto di interesse all'esame del ricorso principale. Il TAR ha quindi accolto il ricorso incidentale, annullando gli atti nella parte in cui non era stata disposta l'esclusione della ricorrente principale, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di interesse e ha rigettato la domanda di accesso, ritenendo irrilevanti i documenti sull'offerta economica e osservando che la documentazione amministrativa era custodita nel FVOE presso ANAC. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 187 d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa della procedura negoziata senza bando per l'affidamento in concessione del servizio.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    La Stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: ... e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla Stazione appaltante con mezzi adeguati.

    L'esclusione non automatica richiede l'accertamento di un illecito professionale grave, idoneo a porre in dubbio integrità o affidabilità, secondo i presupposti e i mezzi di prova previsti dall'art. 98.

  • art. 96, comma 10, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Le cause di esclusione non automatica rilevano, di regola, per tre anni dalla commissione del fatto; decorso tale periodo, le vicende non possono fondare l'esclusione, salvo le specifiche ipotesi previste dalla norma.

  • art. 98, comma 3, lett. b), c) e h), d.lgs. 36/2023

    Individua gli elementi dai quali può desumersi un grave illecito professionale, tra cui informazioni false o fuorvianti, gravi carenze nell'esecuzione di precedenti contratti e determinati reati.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare l'offerta tecnica; nel caso concreto la lex specialis escludeva il soccorso per le carenze dell'offerta tecnica.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Nel rito appalti la documentazione destinata all'udienza pubblica deve essere depositata entro il termine processuale applicabile; le produzioni tardive sono inutilizzabili.

  • art. 120, commi 2 e 8, c.p.a.

    Il rito speciale in materia di appalti comporta, per la produzione documentale, il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza pubblica.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda di accesso proposta in corso di giudizio è stata rigettata perché riferita a documenti ritenuti irrilevanti o custoditi presso un diverso ente.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Ha costituito il riferimento processuale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione al principio della fiducia e ai principi generali della disciplina dei contratti pubblici.

Massime di principio

  • Quando un elemento relativo alla fase esecutiva del contratto è previsto dalla lex specialis quale fattore di attribuzione di un punteggio tecnico, l'operatore deve dimostrarne la sicura disponibilità giuridica già al momento della presentazione dell'offerta; accordi generali o documenti non riferiti alla specifica gara non sono sufficienti.
  • La rettifica del punteggio derivante dalla mancata dimostrazione di un requisito di esecuzione può comportare il difetto di interesse al ricorso principale quando, anche dopo la rettifica, la posizione dell'impresa ricorrente rimane deteriore rispetto a quella dell'aggiudicataria.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione di gara è ammesso quando emergano errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifeste; in tali casi il giudice può annullare gli atti limitatamente alla valutazione viziata.
  • La lex specialis deve essere interpretata secondo il significato letterale e sistematico delle sue clausole. Quando il disciplinare distingue tra accordi con compagnie assicuratrici e autodichiarazione dei costi standard, i punteggi devono essere attribuiti applicando il parametro corrispondente all'opzione concretamente esercitata dal concorrente.
  • Il principio di equivalenza impedisce di escludere un'offerta tecnicamente sostanzialmente conforme per la sola mancata corrispondenza formale alla specifica indicata, purché la soluzione proposta assicuri prestazioni equivalenti e non comprometta la par condicio.
  • Nel rito appalti, la documentazione depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza pubblica è tardiva e inutilizzabile ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneGrave illecito professionaleCriteri di aggiudicazione e punteggiPrincipio di equivalenza
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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