Cassazione Penale, Sentenza n. 18179/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per violazione dell'art. 649 c.p.p. e per illogicità della motivazione relativa alla presunta violazione del divieto di ne bis in idem. Sostiene che diverse violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale (obbligo di non rincasare oltre una certa ora, di non uscire prima di una certa ora, obbligo di presentarsi periodicamente presso gli uffici di pubblica sicurezza) commesse in periodo sovrapponibile dovrebbero costituire un'unica violazione quando siano conseguenza di un'unica condotta continuativa, e perciò sarebbero già state giudicate nella sentenza n. 612/2022.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui una violazione della misura della sorveglianza speciale integra un unico reato quando si tratti di un'unica condotta continuativa, senza soluzione di continuità, che rende impossibile l'adempimento delle altre prescrizioni. Tuttavia, applicando questo principio al caso concreto, i giudici di merito avevano motivatamente ritenuto che le condotte contestate fossero intermittenti e autonome (spostamenti tra l'abitazione dei genitori e quella della compagna, orari diversi di assenza dalla casa, date diverse delle mancata presentazione presso gli uffici di P.S.), sicché non risultava configurabile una violazione unica assorbente. Per tali ragioni la Corte suprema ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75
La norma disciplina le prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale; la giurisprudenza interpreta che la violazione di tali prescrizioni configura un unico reato quando l'allontanamento o la violazione sia il risultato di un'unica condotta continuativa e senza soluzione di continuità, la quale renda impossibile l'osservanza delle altre prescrizioni
codice di procedura penale, art. 649
Articolo invocato in relazione al divieto di nuova persecuzione per lo stesso fatto (ne bis in idem). La Corte ha valutato l'applicabilità del divieto alla luce della continuità o discontinuità della condotta contestata: se manca la prova di un comportamento unico e ininterrotto, il divieto non opera
codice penale, art. 81, comma secondo
Richiamato quale regola sulla continuazione e concorso di reati; applicazione praticata valutando l'autonomia delle singole condotte e la loro effettiva interruzione o continuità nel tempo
Massime di principio
- Perche' una pluralita' di violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale sia considerata un unico reato occorre che esse derivino da un'unica condotta continuativa e senza soluzione di continuità; la mera sovrapposizione temporale non basta
- La prova della continuità del comportamento gravemente incide sull'operatività del divieto di bis in idem: spetta alla difesa dimostrare concretamente l'unicità e l'ininterrottezza della condotta contestata
- Fattori rilevanti per stabilire l'autonomia o meno delle condotte sono le differenze di orario e di date delle violazioni, la possibilita' materiale di ottemperare alle diverse prescrizioni e le risultanze probatorie (dichiarazioni dell'imputato, atti di polizia, verifiche sul posto)
- La violazione dell'obbligo di presentarsi presso gli uffici di pubblica sicurezza può mantenere autonomia rispetto a una condotta di allontanamento dall'abitazione se non risulta che l'allontanamento abbia reso impossibile la presentazione
- In casi analoghi conviene confrontare puntualmente le imputazioni e le date/ore contestate nelle diverse sentenze per valutare il rischio di duplicazione e per costruire un'argomentazione probatoria sulla continuità o discontinuità del comportamento
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