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Sentenza

Sentenza n. 3498/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8858/2024, depositata e resa pubblica il 02.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 17523/2023.

Giustizia amministrativa202506839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 8858/2024, pubblicata il 2 gennaio 2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 24 giugno 2025, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna del Ministero a una penalità di mora in caso di ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile passata in giudicato possiede immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e impone a quest'ultima di far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice ordinario. Poiché la sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era decorso il termine di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non risultava alcun adempimento ministeriale, il Collegio ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della competente direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con insediamento su istanza della ricorrente. Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il suo decorso è stato ritenuto necessario e verificato prima dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando contiene un obbligo a carico della pubblica amministrazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio per l'Amministrazione, che deve adottare gli atti necessari a conseguire concretamente al privato l'utilità riconosciuta dal giudice civile.
  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione e l'inerzia dell'Amministrazione per ordinare l'esecuzione del decisum.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a insediarsi, su istanza della parte, qualora l'Amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • In presenza di persistente inerzia nell'esecuzione del giudicato, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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