Sentenza n. 819/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1098/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1098 del 7 dicembre 2023. La sentenza civile, passata in giudicato, aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta elettronica del docente del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale nonostante la notificazione del titolo esecutivo e ha chiesto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 19 novembre 2024, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze il 20 febbraio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di conformarsi integralmente al giudicato civile, ove non avesse già provveduto, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'obbligo esecutivo comprende l'attribuzione della Carta elettronica del docente nei termini riconosciuti dal giudicato, ma non la condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza civile, ritenuta estranea alla domanda di ottemperanza. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato civile e per nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni; il suo decorso inutilmente è stato ritenuto condizione di ammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.
art. 475 c.p.c.
È richiamato in relazione all'attestazione di conformità della copia della sentenza civile notificata al Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un'amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni e il titolo sia passato in giudicato.
- In presenza di un giudicato civile che imponga alla pubblica amministrazione l'attribuzione di un beneficio, il giudice amministrativo dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza l'obbligo di esecuzione è delimitato dal contenuto del giudicato e non comprende la condanna alle spese di lite pronunciata nel giudizio definito dal titolo, quando tale statuizione esuli dalla domanda di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
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