Cassazione Civile, Sentenza n. 11812/2020 del 18/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La committente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Lecce contro l'ordinanza ingiunzione n. 68659, emessa il 28 agosto 2012 e notificata il 5 settembre 2012 dall'Agenzia delle Entrate, con cui era stata irrogata una sanzione di 18.360 euro per aver conferito un incarico retribuito a una docente universitaria pubblica senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e per non aver comunicato nei termini i compensi corrisposti. L'opponente aveva dedotto la tardività della contestazione rispetto al termine di 90 giorni dall'accertamento, l'intervenuta autorizzazione postuma all'incarico e l'incolpevole ignoranza della qualità di dipendente pubblico della professionista. Il Tribunale, con sentenza n. 1786/2014, aveva accolto l'opposizione e annullato l'ordinanza, riconoscendo efficacia sanante all'autorizzazione rilasciata «ora per allora». L'Agenzia aveva appellato, contestando l'equiparazione tra autorizzazione preventiva e postuma e la mancata motivazione sull'obbligo di comunicare i compensi. La committente aveva proposto appello incidentale sui capi relativi alla tempestività della contestazione e all'elemento soggettivo, invocando inoltre la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione sanzionatoria concernente l'omessa comunicazione. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 241/2016, depositata il 16 aprile 2016, aveva rigettato l'appello principale e accolto il motivo incidentale relativo all'assenza dell'elemento soggettivo. In cassazione l'Agenzia ha formulato tre motivi: 1) violazione dell'art. 53, commi 7 e 9, del D.Lgs. n. 165/2001, in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., per avere riconosciuto efficacia sanante all'autorizzazione postuma; 2) violazione dell'art. 3 della L. n. 689/1981 e dell'art. 2697 c.c., perché l'errore incolpevole sarebbe stato riconosciuto senza prova sufficiente, nonostante la presunzione di colpa gravante sull'autore dell'illecito; 3) violazione dell'art. 53, commi 11 e 15, del D.Lgs. n. 165/2001, per avere annullato l'ordinanza invece di rideterminare la sanzione dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale. La controricorrente ha chiesto anche l'oscuramento dei dati identificativi della docente, soggetto terzo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta e non censurabile la valutazione della Corte d'appello sull'assenza di colpa. In concreto, non risultavano elementi che avrebbero dovuto indurre la committente a conoscere la qualità di docente universitaria a tempo pieno della professionista; la verifica dell'iscrizione all'albo avrebbe anzi mostrato l'iscrizione nell'elenco ordinario degli avvocati, e le informazioni sul regime retributivo non erano accessibili ai terzi. La Corte ha ribadito che, pur presumendosi la colpa dell'autore dell'illecito amministrativo e spettando a questi provare di aver agito senza colpa, la buona fede esclude la responsabilità quando l'ignoranza sia incolpevole e non superabile con l'ordinaria diligenza, ricorrendo elementi idonei a ingenerare il convincimento della liceità e l'interessato abbia fatto quanto possibile per conformarsi alla legge. Poiché la decisione impugnata era sorretta anche da questa ratio autonoma, il rigetto della censura relativa all'elemento soggettivo ha determinato il difetto d'interesse all'esame del primo motivo sull'efficacia dell'autorizzazione postuma e del terzo sulla sanzione per omessa comunicazione, entrambi dichiarati assorbiti. La Corte ha inoltre accolto l'istanza di oscuramento dei dati identificativi della docente ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro, oltre 200 euro per spese vive, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 L. n. 689/1981
La Corte distrettuale, attraverso una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità, poichè congrua e coerente con i consolidati principi – secondo cui l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. n. 13610 del 2007) -, ha affermato la configurabilità nella specie dell’esimente in questione.
La buona fede può escludere la responsabilità per illecito amministrativo quando elementi positivi abbiano ingenerato nell'autore il convincimento della liceità della condotta e questi abbia fatto quanto possibile per conformarsi al precetto, senza che possa essergli mosso rimprovero.
art. 2697 c.c.
E’ consolidata infatti l’affermazione secondo cui (poichè per integrare l’elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza: ex plurimis Cass. n. 33441 del 2019; Cass. n. 24081 del 2019; Cass. n. 9546 del 2018; Cass. n. 2406 del 2016) a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell’autore dell’illecito non è sufficiente che al momento dell’infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l’ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta; occorrendo, invece, che tale stato di ignoranza sia (come ritenuto nella specie) incolpevole (Cass. n. 14107 del 2003), non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza (Cass. n. 13011 del 1997).
La colpa dell'autore della violazione amministrativa si presume; spetta a lui provare di aver agito senza colpa. La mera ignoranza dei presupposti dell'obbligo non basta: occorre un'ignoranza incolpevole, non superabile usando l'ordinaria diligenza.
art. 52, commi 1-3, D.Lgs. n. 196/2003
Preliminarmente, allo scopo di tutelare l’identità del docente universitario, quale soggetto terzo rispetto al presente giudizio, va accolta l’istanza depositata dalla controricorrente (proposta anche “a fini di riservatezza di dati/scelte aziendali della resistente ininfluenti ai fini del giudizio”) di oscuramento delle generalità del medesimo docente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, commi 1-3, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 3, comma 2, lett. c), disponendosene l’attuazione come da dispositivo, se presenti.
La Corte dispone l'oscuramento delle generalità del soggetto terzo estraneo al giudizio in applicazione della disciplina sulla riproduzione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 3, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 101/2018
Preliminarmente, allo scopo di tutelare l’identità del docente universitario, quale soggetto terzo rispetto al presente giudizio, va accolta l’istanza depositata dalla controricorrente (proposta anche “a fini di riservatezza di dati/scelte aziendali della resistente ininfluenti ai fini del giudizio”) di oscuramento delle generalità del medesimo docente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, commi 1-3, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, art. 3, comma 2, lett. c), disponendosene l’attuazione come da dispositivo, se presenti.
La disposizione è applicata quale norma modificativa dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del terzo.
Massime di principio
- Nelle violazioni amministrative è sufficiente la colpa, che si presume a carico dell'autore del fatto; spetta a quest'ultimo dimostrare di aver agito senza colpa.
- La mera ignoranza dei presupposti di un obbligo amministrativamente sanzionato non esclude la responsabilità: la buona fede rileva solo se l'ignoranza è incolpevole e non superabile con l'ordinaria diligenza.
- La buona fede esclude la responsabilità amministrativa quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta e l'autore abbia fatto quanto possibile per conformarsi al precetto.
- Se la decisione impugnata è fondata su più rationes autonome, la conferma di una ratio sufficiente a sorreggerla rende inammissibili per sopravvenuto difetto d'interesse le censure rivolte alle altre rationes.
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