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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12748/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna: 1) Tribunale di Torino 10/03/2011 (irrev. 06/05/2011) per gli artt. 337 c.p. e 10 L.497/71, per fatti del 18/02/2009; 2) Corte d'appello di Torino 18/10/2018 (irrev. 06/10/2020) per plurimi reati tra cui 416-bis, 629, 697, 644 c.p. commessi tra il 2009 e il 2013. Il ricorrente sosteneva che l'associazione criminale fosse operativa già dal gennaio 2009, che l'episodio del 20/04/2009 fosse avvenuto davanti al locale simbolo del sodalizio dove egli lavorava come buttafuori, che al suo arresto (2013) risultassero in suo possesso bombolette spray analoghe a quelle oggetto della prima sentenza e che le armi della sentenza successiva fossero nella sua disponibilità nell'esercizio dell'attività di buttafuori, giustificando così la continuità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato adeguatamente: il fatto della sentenza più antica era anteriore all'inizio della consumazione del reato associativo, non era assimilabile ai reati fine della seconda sentenza commessi anni dopo in un contesto diverso, il delitto di resistenza non era fra i reati scopo dell'associazione ed era collegato a circostanze contingenti (ubriachezza), la detenzione di bombolette spray non risultava fra i reati scopo dell'associazione che riguardavano armi da sparo e munizioni, e risultava dubbio che l'episodio antecedente fosse sostenuto dallo stesso disegno criminoso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza depositata l'11 dicembre 2021.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla disciplina della continuazione nei giudizi di esecuzione; il giudice dell'esecuzione valuta i presupposti fattuali per l'applicabilità della continuazione.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Capo di imputazione di nullità del motivo in cassazione relativo a mancanza o manifesta illogicità della motivazione; qui invocato nella contestazione dell'errata motivazione del giudice dell'esecuzione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, può essere irrogata sanzione pecuniaria.

  • Cass. Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 (Rv. 279430)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui la continuazione tra associazione mafiosa e reati fine è ipotizzabile solo se il giudice verifica che i reati fine fossero già programmati al momento in cui il partecipe ha deciso di entrare nel sodalizio.

  • art. 337 c.p., art. 10 L. 497/71, art. 416-bis c.p., art. 629 c.p., art. 697 c.p., art. 644 c.p., altre norme citate nelle sentenze di merito

    Norme sostanziali relative ai reati per cui il ricorrente è stato condannato; la decisione valuta la loro connessione fattuale e temporale ai fini della continuazione.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati richiede un accertamento fattuale puntuale: bisogna dimostrare che i reati successivi fossero già programmati quando l'agente si è inserito nel disegno criminoso.
  • Un episodio precedente che precede temporalmente l'inizio dell'attività associativa difficilmente può essere considerato parte dello stesso disegno criminoso, salvo prova contraria specifica.
  • Il ruolo svolto (es. buttafuori) o il possesso di strumenti comunemente usati nell'attività non costituiscono di per sé prova che un singolo fatto sia riconducibile agli scopi dell'associazione.
  • Reati commessi in circostanze contingenti e personali (es. reazione in stato di ubriachezza) non sono automaticamente riconducibili al programma dell'associazione.
  • In sede di cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio: i motivi che in realtà chiedono la riesamina dei fatti sono inammissibili.
  • Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile può essere irrogata la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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