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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21243/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'esclusione di una socia lavoratrice da una cooperativa e dal correlato licenziamento intimato dalla società. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del licenziamento e della delibera di esclusione, ordinando la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni non percepite, oltre alla restituzione di una somma ricevuta a titolo di TFR poi ritenuta priva di causa per effetto della reintegrazione. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la delibera di esclusione non fosse stata validamente conosciuta in modo idoneo a far decorrere il termine di impugnazione, e che il diverbio tra la lavoratrice e una collega non integrasse una condotta di gravità tale da giustificare il licenziamento disciplinare o per giustificato motivo soggettivo, anche alla luce del CCNL Multiservizi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2533 c.c., sostenendo che la delibera di esclusione era stata comunicata e non impugnata tempestivamente, sicché ogni contestazione sul licenziamento sarebbe divenuta superflua; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse ignorato il contenuto della lettera di impugnazione del licenziamento dalla quale risultava la piena consapevolezza della lavoratrice dell'esclusione e dei relativi addebiti; con il terzo ha dedotto violazione degli artt. 47 e 48 del CCNL Multiservizi sul giustificato motivo soggettivo. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo da un lato una pretesa decadenza/improcedibilità dell'appello della società per tardiva notificazione, e dall'altro la violazione del principio del ne bis in idem per la proposizione di un secondo appello da parte della cooperativa dopo rinuncia al primo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo del ricorso principale, osservando che la Corte territoriale aveva omesso di considerare un fatto decisivo, e cioè che dagli atti risultava la ricezione della comunicazione del 30 aprile 2013 e la piena conoscenza, da parte della lavoratrice, delle ragioni dell'esclusione; ha inoltre ribadito che, nelle cooperative, la comunicazione della delibera di esclusione non richiede formule sacramentali o trasmissione autentica e integrale, essendo sufficiente qualsiasi atto idoneo a rendere edotto il socio delle ragioni della sanzione e a consentirgli la difesa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato rigettato: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era nuova e non risultava trattata nella sentenza impugnata; il secondo è stato giudicato infondato, poiché la giurisprudenza consente, in presenza di tempestività, la proposizione di una seconda impugnazione quando la precedente sia stata rinunciata o sia affetta da cause di improcedibilità/inammissibilità, purché non sia già intervenuta una declaratoria in tal senso. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale della cooperativa, dichiarando assorbito il terzo; ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della lavoratrice. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la comunicazione della delibera di esclusione, ove idonea a rendere edotto il socio delle ragioni del provvedimento, è sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione; inoltre ha ravvisato l'omesso esame di un fatto decisivo nella valutazione della lettera di impugnazione e della documentazione richiamata. Il ricorso incidentale della lavoratrice è stato respinto perché in parte nuovo e in parte infondato.

Norme richiamate

  • art. 2533 c.c.

    La comunicazione della delibera di esclusione del socio di cooperativa non richiede particolari formalità né trasmissione in forma autentica o integrale; è sufficiente un atto idoneo a rendere il socio edotto delle ragioni dell'esclusione, così da consentirgli di difendersi e far decorrere il termine di opposizione.

  • art. 2527 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina della comunicazione dell'esclusione nelle cooperative, con principio ritenuto ancora attuale nella sostanza rispetto all'art. 2533 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina dell'esclusione del socio e del licenziamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Utilizzato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la rinuncia ad un primo appello impedisca la proposizione di una seconda impugnazione tempestiva, salvo che sia già intervenuta declaratoria di improcedibilità o inammissibilità.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sull'improcedibilità dell'appello per mancata costituzione nei termini.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere una questione di decadenza/procedibilità, ma la censura è stata ritenuta nuova in cassazione.

  • artt. 47 e 48 CCNL Multiservizi

    Richiamati dalla società per sostenere che la condotta addebitata integrasse un giustificato motivo soggettivo di licenziamento; il relativo motivo è stato però assorbito.

  • artt. 2104 e 2105 c.c.

    Richiamati per definire la specificità della contestazione disciplinare e l'individuazione dei fatti addebitati al lavoratore.

Massime di principio

  • Nelle società cooperative, la comunicazione della delibera di esclusione è valida quando sia comunque idonea a rendere il socio consapevole delle ragioni dell'espulsione, senza necessità di formule sacramentali, forma autentica o integrale riproduzione del provvedimento.
  • L'eventuale incompletezza della comunicazione della delibera di esclusione non incide sulla validità del provvedimento, ma può assumere rilievo solo ai fini della tempestività o specificità dell'opposizione, ove il socio non sia stato posto in condizione di difendersi pienamente.
  • Se dagli atti risulta che il socio escluso ha già compreso i fatti e le ragioni poste a base del provvedimento e li ha specificamente utilizzati nella propria difesa, la conoscenza del contenuto della delibera è sufficiente a far decorrere il termine per impugnarla.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito; la parte che le deduce deve indicare in modo specifico dove siano state già sollevate.
  • Una seconda impugnazione può essere proposta tempestivamente anche dopo rinuncia alla prima, purché non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità o inammissibilità dell'originaria impugnazione.
  • La specificità della contestazione disciplinare è funzionale esclusivamente al diritto di difesa dell'incolpato e va valutata in concreto in relazione al rapporto esistente tra le parti e alla materialità dei fatti addebitati.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAmministratoriImpugnazioni
RamiLavoroSocietarioProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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