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Sentenza

Sentenza n. 1998/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato il Ministero ad assegnare alla ricorrente, ora per allora, la Carta elettronica per il docente, con accredito di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale civile di Palermo, deducendo il mancato adempimento dell’obbligo del Ministero di assegnarle retroattivamente la Carta elettronica per il docente e di accreditarvi l’importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato. Il TAR ha rilevato d’ufficio che nel fascicolo telematico non risultavano consultabili la sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza, l’attestazione del suo passaggio in giudicato e la prova della sua notificazione all’amministrazione. Dopo una prima produzione documentale, il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la sentenza prodotta non era né un duplicato informatico conforme all’originale né una copia autentica. La ricorrente, sebbene espressamente invitata a dedurre e documentare sul punto, non ha depositato memorie né è comparsa alla successiva camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., il provvedimento del quale si chiede l’ottemperanza deve essere depositato insieme al ricorso in copia autentica, con l’eventuale prova del passaggio in giudicato. L’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. consente il deposito telematico di una copia informatica, anche per immagine, purché il difensore ne attesti la conformità secondo le modalità previste dal CAD; la copia così attestata equivale all’originale o alla copia conforme. Nel caso concreto, la sentenza era stata prodotta come copia informatica priva dell’attestazione di conformità e non costituiva un duplicato informatico, anche perché la firma digitale non risultava leggibile. Anche l’attestazione di passaggio in giudicato era priva di attestazione di conformità. La carenza documentale, non sanata nonostante il contraddittorio specificamente instaurato dal TAR, impediva l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state compensate in ragione della natura meramente processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

    Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve depositare con il ricorso il provvedimento di cui chiede l’esecuzione in copia autentica, corredato, quando necessario, dalla prova del passaggio in giudicato.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.

    Il deposito telematico di una copia informatica di un provvedimento soddisfa il requisito della copia autentica solo quando il difensore abbia attestato la conformità nelle forme previste dalla disposizione; una copia priva di attestazione non equivale all’originale o alla copia conforme.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    È richiamato dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. quale riferimento per l’asseverazione della conformità della copia informatica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il deposito con il ricorso del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione in copia autentica, previsto dall’art. 114, comma 2, c.p.a., costituisce un requisito di ammissibilità dell’azione.
  • Quando il provvedimento è depositato telematicamente come copia informatica, la copia è equiparata all’originale o alla copia conforme soltanto se munita dell’attestazione di conformità resa dal difensore secondo l’art. 136, comma 2-ter, c.p.a.; in mancanza, il requisito documentale non è soddisfatto.
  • L’assenza dell’attestazione di conformità riguarda anche la prova del passaggio in giudicato del titolo azionato, quando essa sia prodotta come documento informatico distinto: tale carenza può determinare l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
  • La produzione tardiva o incompleta del titolo non supera la causa di inammissibilità quando, dopo la specifica sollecitazione del giudice e la concessione di un termine per controdedurre e documentare, la parte non regolarizzi la documentazione né partecipi alla camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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