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Sentenza

Sentenza n. 1044/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 1160/2023 n. 474/2024 del 10.6.2024 la quale ha riconosciuto alla Sig.ra Alessia Foroni il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994. Voglia altresì nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202501094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 474/2024, relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, del 10 giugno 2024, n. 474, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta del Docente per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione il beneficio, oltre alle spese di giudizio. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di lite, attribuite al procuratore antistatario, senza dimostrare la materiale corresponsione o attribuzione alla ricorrente delle somme dovute a titolo di Carta del Docente e relativi accessori. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato integralmente eseguito e che non risultavano ostacoli normativi alla corresponsione del beneficio. Ha inoltre accertato che il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, riconoscendo alla ricorrente la Carta del Docente secondo le modalità e con gli accessori stabiliti nel giudicato. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto, anche mediante pagamento in conto sospeso ove necessario. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, attribuite al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Disciplina il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute, nei limiti del divieto di cumulo richiamato dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto tale termine era decorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Consente, ove necessario, il ricorso al pagamento in conto sospeso nell'attività sostitutiva del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando l'amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale a un giudicato e non abbia dimostrato l'effettiva attuazione della prestazione dovuta al destinatario, anche se abbia eseguito gli obblighi accessori relativi alle spese di giudizio.
  • Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente, previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'inadempimento dell'amministrazione può essere fatto valere mediante ricorso per ottemperanza, ove il giudicato non sia stato integralmente eseguito.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, contestualmente, nominare un commissario ad acta incaricato di svolgere in via sostitutiva gli adempimenti necessari in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione, con facoltà di adottare tutti gli atti necessari alla liquidazione e corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato, anche mediante gli strumenti contabili previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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