Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19877/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente del settore ferroviario, nel quale il periodo svolto come apprendista non era stato computato, per effetto di clausole del CCNL Attività ferroviarie del 16 aprile 2003 e di un accordo sindacale del 1 marzo 2006, ai fini degli aumenti periodici di anzianità. Il lavoratore aveva ottenuto nei gradi di merito la declaratoria di nullità di quelle previsioni collettive nella parte in cui escludevano il computo integrale dell’apprendistato e il riconoscimento dell’anzianità di servizio con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: i primi quattro, attinenti al merito, sono stati oggetto di rinuncia parziale agli atti; con il quinto motivo la società ha denunciato violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c. in relazione all’art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970 come modificato dalla l. n. 92/2012, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto sospesa la prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto, sul presupposto che il lavoratore fosse privo di una tutela reale idonea a far decorrere la prescrizione solo dalla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che la rinuncia ai singoli motivi non determini estinzione del giudizio ma solo l’inutilità di una pronuncia sul loro merito. Ha poi rigettato il quinto motivo, confermando che, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ridisegnato dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, in assenza di un regime di stabilità idoneo, la prescrizione dei diritti retributivi non già prescritti alla data di entrata in vigore della legge Fornero decorre dalla cessazione del rapporto, ai sensi degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il lavoratore non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La rinuncia ai primi motivi ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione, con conseguente inammissibilità.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia ai singoli motivi di ricorso non è stata ricondotta alla rinuncia al ricorso disciplinata da questa norma.

  • art. 391 c.p.c.

    Non è stata dichiarata l’estinzione del giudizio, perché la rinuncia riguardava solo alcuni motivi e non l’intero ricorso.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Per i crediti retributivi periodici il termine prescrizionale è quello quinquennale, ma la decorrenza è collegata al regime di stabilità del rapporto e, nel caso esaminato, alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i crediti del rapporto di lavoro in assenza di stabilità, ciò avviene alla cessazione del rapporto.

  • art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970

    La riforma del 2012 non è stata ritenuta sufficiente a ripristinare una tutela di stabilità generalizzata tale da far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto per tutte le ipotesi.

  • L. 92/2012

    La novella è stata considerata rilevante per escludere, nel nuovo assetto, la stabilità necessaria a far decorrere la prescrizione durante il rapporto.

  • D.lgs. 23/2015

    Concorre, insieme alla l. n. 92/2012, a delineare un sistema privo di predeterminazione certa delle ipotesi di risoluzione e di tutela adeguata.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata come modificativa del D.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia solo ad alcuni motivi di ricorso per cassazione non equivale necessariamente a rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; se il residuo oggetto del giudizio viene meno, i motivi rinunciati diventano inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dopo la l. n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, in assenza di un regime di tutela realmente stabile e predeterminato, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto ma dalla sua cessazione, salvo che il diritto fosse già prescritto all’entrata in vigore della riforma.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro rileva non solo il dato astratto della tutela contro il licenziamento, ma la concreta esistenza di un sistema di stabilità sufficiente a consentire l’esercizio del diritto senza soggezione al metus del datore di lavoro.
  • Quando il collegio aderisce a un precedente recente reso in pubblica udienza, può limitarne il richiamo, senza necessità di una nuova e autonoma elaborazione argomentativa, ove condivida integralmente la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.