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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51716/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Torino (16/02/2023) che, confermando in larga parte il decreto del Tribunale di Torino (26/10/2021), aveva applicato ad Antonino Buono la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per pericolosità sociale (art.4 d.lgs. 159/2011) e disposto la confisca di numerosi beni intestati a lui e ai familiari (moglie e figlie). I ricorrenti hanno censurato: 1) la violazione dei principi che regolano i rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe disconosciuto la sentenza di assoluzione per il reato di associazione mafiosa; 2) la retrodatazione arbitraria dell'inizio della pericolosità qualificata e la carenza/mancanza di motivazione in tema di pericolosità generica; 3) errori nel calcolo della sproporzione patrimoniale e nell'individuazione dell'intestazione fittizia dei beni (contestazione specifica della confisca di un conto intestato a Brenda Buono e di altri beni intestati a Doina Voicu e Ramona/Brenda); 4) doglianze procedurali con richiamo agli artt. 125 cod. proc. pen. e artt. del D.lgs. 159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la valutazione della corte territoriale che, in piena osservanza del principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio penale, ha utilizzato indizi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, indagini patrimoniali) per affermare la pericolosità qualificata e generica di Antonino Buono e la sproporzione patrimoniale del nucleo familiare. La pronuncia di assoluzione penale non vincola il giudice della prevenzione; la datazione della pericolosità al 2000 è stata ritenuta motivata alla luce degli indici e della progressione "carriera" del soggetto. Sono state quindi confermate le misure e le confische disposte in sede di merito (salvo quanto già revocato in appello riguardo a un conto intestato alla Voicu). I ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice antimafia)

    art.1; art.4, comma 1, lett. a), b), c); art.10, comma 3; art.16; art.19; art.20; art.24; art.26; art.27

    Fornisce i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione e della confisca di prevenzione; la Corte ricorda che il giudizio di pericolosità può fondarsi su indizi e che valgono specifiche presunzioni di comunanza patrimoniale in ambito familiare

  • Legge 31 maggio 1965, n.575 (art.2-ter) / richiamata come art.24 D.lgs. 159/2011

    art.2-ter (nella giurisprudenza citata) / art.24 D.lgs. 159/2011

    Principio secondo cui la confisca di prevenzione mira a sottrarre i beni frutto di attività illecite o il loro reimpiego; la sproporzione non può essere giustificata con mera evasione fiscale non documentata

  • Codice di procedura penale

    art.125; art.192; art.546, comma 1, lett. e); art.606, comma 1, lett. b) e c) e lett. e)

    Richiamate le regole sulla motivazione, sui limiti dei mezzi di impugnazione e sui vizi ammissibili in cassazione; la Corte evidenzia che molte doglianze sono in realtà censure di merito non consentite in cassazione

Massime di principio

  • Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: un'assoluzione penale non impedisce al giudice della prevenzione di valutare indizi e sintomi di appartenenza a organizzazioni criminali per adottare misure di prevenzione
  • In Cassazione contro provvedimenti di prevenzione sono ammissibili solo le censure di violazione di legge; le critiche essenzialmente valutative o inerenti la motivazione di merito sono inammissibili
  • Per la pericolosità generica occorre dimostrare tre requisiti cumulativi: delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo, profitti effettivi derivanti da tali reati e che tali proventi costituiscano una fonte rilevante o prevalente di reddito
  • La datazione dell'inizio della pericolosità può essere anticipata se gli indizi consentono una ricostruzione plausibile della progressione criminale (es. carriera verso ruoli apicali), purché motivata
  • In materia di confisca di prevenzione la sproporzione patrimoniale va dimostrata con indagini patrimoniali e documentazione; le presunzioni di comunanza patrimoniale incidono sui familiari e sul coniuge, richiedendo ai terzi di provare l'estraneità o la lecita origine dei beni
  • La semplice allegazione di redditi non dichiarati o di evasione fiscale non è, di per sé, idonea a giustificare la provenienza lecita dei beni: è necessario fornire documentazione probante della legittima origine dei flussi finanziari
  • Strategia difensiva in casi analoghi: documentare puntualmente l'origine lecita dei proventi, produrre conteggi e giustificativi bancari dettagliati, confutare le presunzioni di interposizione e limitare i motivi di cassazione a questioni di diritto effettivamente sindacabili

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