Sentenza del 30/07/2019 n. 20469 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la ripresa fiscale relativa all'anno d'imposta 2007, sostenendo che i costi di ristrutturazione, giardinaggio e utenze dell'immobile fossero deducibili perché l'immobile, o almeno alcune sue parti, costituiva bene strumentale all'attività d'impresa. In particolare, invocava la natura strumentale dei locali accatastati in categoria C/3 e dell'abitazione asseritamente destinata al custode. La società denunciava inoltre la violazione del D.P.R. n. 917/1986, art. 43, comma 2, e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse all'Amministrazione provare la non strumentalità del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non individuassero vere violazioni di legge, ma mirassero a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dai giudici di merito. La CTR aveva accertato che la villetta era stata concessa in comodato alla socia e al padre dell'amministratore, senza prova di una reale funzione di custodia; inoltre, l'immobile non risultava sede amministrativa o operativa della società fino al 2010. Anche i locali accatastati C/3 contenevano beni compatibili con l'uso abitativo e non con l'attività di commercio e lavorazione di preziosi. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate Euro 5.300 per spese processuali, oltre agli eventuali oneri prenotati a debito, nonché a versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43, comma 2
La strumentalità di un immobile ai fini fiscali deve essere valutata in rapporto alla sua effettiva destinazione all'attività d'impresa, non sulla base della sola intestazione societaria o della categoria catastale.
Art. 2697 c.c.
La società sosteneva che l'Amministrazione dovesse provare la non strumentalità del bene; tuttavia, la Corte non ha accolto la censura perché formulata come contestazione della valutazione dei fatti e non come concreta violazione della regola sull'onere della prova.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 39
La definizione agevolata delle liti pendenti ha determinato la cessazione della materia del contendere per le annualità diverse dal 2007.
Massime di principio
- La deducibilità dei costi relativi a un immobile richiede la prova della sua effettiva inerenza e strumentalità all'attività d'impresa; non bastano la proprietà societaria, la categoria catastale o una generica dichiarazione di utilizzo aziendale.
- Un immobile concesso in comodato a soci, amministratori o loro familiari è soggetto a particolare scrutinio: occorre dimostrare con elementi concreti che l'utilizzo privato sia collegato a una reale esigenza aziendale.
- La qualifica di abitazione del custode deve essere supportata da prove oggettive, come mansioni formalizzate, contratto, effettive esigenze di vigilanza e concreta destinazione dell'immobile; il semplice rapporto familiare con un amministratore non è sufficiente.
- La categoria catastale C/3 non dimostra da sola la strumentalità: rilevano l'effettivo uso dei locali, i beni presenti e il loro collegamento con l'attività esercitata.
- In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle fotografie, dei contratti, dei sopralluoghi o degli altri elementi di fatto; occorre indicare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale deducibile nei limiti ammessi.
- Chi intende dedurre costi immobiliari deve conservare documentazione coerente e contemporanea, come contratti, planimetrie, registri dei beni, indicazione delle unità locali, autorizzazioni, fatture dettagliate e prove dell'effettivo utilizzo aziendale.
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